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Ordinanza — n. 31695/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a labor court order for a material error regarding party constitution and expense allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31695/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a request to correct a previous labor order due to a material error in identifying the parties involved. The original order incorrectly stated that INAIL had filed a counterclaim, whereas only Amissima Assicurazioni had actually constituted itself in the proceedings. Consequently, the court ordered the amendment of the text to reflect the correct procedural posture and added the expenses to be paid in favor of Amissima Assicurazioni.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A material error in a court order regarding the parties' procedural status or expense allocation mandates immediate correction without substantive review, and no further ruling on litigation costs is issued.

Parole chiave

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material error correction party constitution labor court order expense allocation procedural mistake Italian Supreme Court c.p.c. provisions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
FABRIZIO GANDINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 287 c.p.c. (sul ricorso n.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 287 c.p
FABRIZIO GANDINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 21213 del 2013
287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013).

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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 3702 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliera- Dott. GABRIELLA MARCHESE -Rel. Consigliera- Dott. VALERIA PICCONE - Consigliera - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 287 c.p.c. (sul ricorso n. 12916-2019) proposto da: HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (già AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO; - ricorrente – contro LEONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, OUAKIF MOHAMMED; - intimati - Oggetto Errore materiale R.G.N.12916/2019 Cron.

Rep. Ud 16/09/2025 Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 per la correzione dell'ordinanza n. 13466/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 12916/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO E DIRITTO 1. È chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 13466/2024, depositata il 15 maggio 2024, perché, nel «RILEVATO CHE», a pag. 2, punto 4, è riportato, in modo inesatto, che «l’INAIL ha resistito con controricorso» mentre, nel giudizio, si è costituita unicamente la società Amissima Assicurazioni spa.

2. Sussiste il denunciato errore.

3. Risulta dagli atti che, nel giudizio R.G.N. 12916/2019, si costituiva unicamente la società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv.to Francesco Napolitano, come riportato anche nell’intestazione dell’ordinanza corrigenda. Restava, invece, intimato l’INAIL.

4. Per mero errore materiale, il provvedimento dà atto della costituzione dell’Istituto e va, dunque, emendato nei termini che seguono: nella parte motiva, a pag. 2, punto 4 del «RILEVATO CHE», in luogo di «l’INAIL ha resistito con controricorso» deve scriversi «l’INAIL non si è costituito»; nella parte dispositiva, a pag. 7 dell’ordinanza, dopo la proposizione «Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità» deve aggiungersi, tra due virgole, «in favore della controricorrente Amissima Assicurazioni S.p.A.».

Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 5. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013). accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte nr. n. 13466/2024 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2025. La Presidente Lucia Esposito.

Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025