Cassation court dismisses Inps appeal for abusive enforcement due to failure to prove non-fulfillment of prior assignment order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Inps's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision regarding an enforcement proceeding. The Inps argued that the lower court erred by placing the burden of proving non-abusiveness on them, claiming it was a factual matter of unpaid debt. However, the court ruled that the appeal mischaracterized the legal issue, as the lower court correctly applied the principle that a second enforcement is abusive if the first concluded with an assignment order without proof of non-fulfillment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 491, 530 c.p.c.; 2697 c.c.: A second enforcement proceeding is deemed abusive if the first concluded with an assignment order and the creditor fails to allege the third party's non-compliance, violating good faith obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13484-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti- contro MANCINELLI ALCIDE, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO HERNANDEZ, GIAN LUCA GRISANTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 488/2018 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 254/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Avviso addebito R.G.N.13484/2019 Cron. Rep. Ud.22/10/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta da Alcide Mancinelli nei confronti dell’Inps. Riteneva la Corte che l’Inps non avesse dimostrato l’assenza di abusività nell’intrapresa esecuzione, considerata una precedente esecuzione presso terzi instaurata per il medesimo credito da parte dell’Inps e conclusasi con ordinanza di assegnazione. Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
Alcide Mancinelli resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.491, 530 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello posto a carico dell’Inps la prova della non abusività della intrapresa esecuzione nonostante fosse pacifico tra le parti che il credito non aveva trovato integrale soddisfazione mediante il provvedimento di assegnazione.
Il motivo è inammissibile. Questa Corte (Cass.7078/15) ha affermato che, in forza dello stesso titolo esecutivo, possono promuoversi più esecuzioni forzate, ma ove la prima si sia conclusa con l’assegnazione del credito, è onere del creditore allegare la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del terzo pignorato, con conseguente mancata soddisfazione del credito. In assenza d’allegazione, la seconda esecuzione risulta abusiva per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. Ora, con il ricorso l’Inps deduce che sarebbe pacifico tra le parti il mancato pagamento integrale del credito oggetto del provvedimento di assegnazione.
Il motivo però non si confronta con la ratio decidendi posta a base della sentenza: al punto 3.5 della pronuncia, la Corte d’appello stigmatizza il fatto che l’ente non aveva allegato le ragioni poste a base della reiterazione dell’azione esecutiva, e dunque l’Inps non aveva allegato la mancata totale soddisfazione del proprio credito all’esito dell’ordinanza di assegnazione. La Corte d’appello si è attenuta al principio posto da Cass.7078/15, e il motivo non contesta tale principio, ma pone in realtà una questione di fatto (mancata soddisfazione del proprio credito come fatto dimostrato al processo) al di fuori dei presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza censurare l’assunto del collegio di mancata allegazione in termini.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di c