Cassation court dismisses appeal regarding TFR payment by Guarantee Fund when transfer occurred before bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Federico Silvestro's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision denying his claim for a transferred TFR from the INPS Guarantee Fund. Silvestro argued that a collective agreement exempting the assignee from liability should still allow the Fund to pay if bankruptcy followed the transfer within a reasonable timeframe. The court ruled that the Guarantee Fund's scope is strictly limited to debts arising from employer insolvency, not contractual transfers where the employee moved to a new employer before the original one failed. Consequently, the Fund is not liable for TFR accrued while the labor relationship existed with the assignee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2112 c.c.; Art. 47, co. 5 l. n. 428/90; Art. 2, co. 8 l. n. 297/1982; Directives 80/987/EEC and 2001/23/EC; The Guarantee Fund covers only debts resulting from employer insolvency, excluding TFR accrued during a valid labor relationship with the assignee following a transfer of undertaking.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22795-2022 proposto da: FEDERICO SILVESTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO VALENZA; -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 486/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 345/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Fondo di garanzia art.2112 c.c. R.G.N. 22795/2022 Cron. Rep. Ud.22/10/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava la domanda di Federico Silvestro proposta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. maturato alle dipendenze della Ge.Si.P. s.p.a. Il lavoratore era stato cedutoai sensi dell’art.2112 c.c. alla società Re.Se.T. S.C.p.a. e, negli anni 2014 e 2015, in sede sindacale era stato pattuito ex art.47, co.5 l. n.428/90 che il t.f.r. maturato presso la cedente rimanesse in capo esclusivo alla stessa, senza obbligo di solidarietà della cessionaria.
In seguito, la Ge.Si.P. s.p.a. era stata dichiarata fallita e la l avoratrice aveva ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare del suo credito per t.f.r. Riteneva la Corte d’appello che l’Inps, tramite il Fondo di Garanzia, non dovesse intervenire poiché il t.f.r. era divenuto esigibile quando il rapporto di lavoro eragià in essere presso la società cessionaria, la quale non era stata dichiarata fallita. Né poteva applicarsi l’art.47, co.5 l. n.428/90 poiché al tempo della stipula dell’accordo sindacale, la cedente non era stata ancora dichiarata fallita.
Avverso la sentenza Federico Silvestro ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale il collegio riserva con termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Federico Silvestro deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.47, co.4-bis e 5 l. n.428/90 in relazione agli artt.3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE. Argomenta che l’art.47, co.5 l. n.428/90 deve ritenersi applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente all’accordo sindacale di deroga dell’art.2112 c.c. quando i due atti (accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale.
Il motivo chiede di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa degli articoli da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE nel senso per cui sia applicabile la possibilità di deroga ai diritti del lavoratore prevista dall’art.5 al caso in cui il trasferimento di un’impresa,in tutto o in parte avente l’obiettivo principale di salvaguardare per quanto possibile lo standard occupazionale. sia predisposto anteriormente all’apertura della procedura fallimentare, allorché i due eventi (trasferimento dell’impresa e procedura fallimentare) si verifichino in un arco di tempo ragionevole volto a garantire il loro collegamento funzionale.
Il motivo è infondato. In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, la ricorrente era passata alle dipendenze della cessionaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all’art.2112 c.c. Dato questo quadro fattuale, e considerato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, la Corte d’appello ha correttamente richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r.
Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell’impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. La Corte d’appello ha poi escluso la rilevanza dell’accordo sindacale raggiunto ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90 siccome all’epoca non era ancora stata dichiarato il fallimento della cedente.
Sul punto il ricorso deduce che sia conforme alla Direttiva 2001/23/UE l’interpretazione dell’art.47, co.5 l. n.428/90 in forza della quale esso è applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente al trasferimento d’impresa e all’accordo sindacale di deroga dell’art.2112 c.c. quando i due atti (trasferimento d’impresa con relativo accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale.
Viene chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull’interpretazione degli artt.3 e 5 della citata Direttiva. La questione non è rilevante ai fini della decisione. Si richiamano qui i precedenti di questa Corte (Cass.31064/24, Cass.31620/24, in precedenza v. Cass.19277/18, Cass.1861/22) resi su analoga vicenda di fatto e diritto, ove è chiarito che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti, dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva80/987/CEE.
La richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare perciò irrilevante. Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass. n.19277/18, cit., nonché da ult.
Cass.37789/22). Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite, atteso che i citati orientamenti di questa Corte si sono consolidati successivamente alla proposizione del ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da p