Cassation court dismisses individual's appeal for lack of standing while allowing company's appeal on labor status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Giuseppe Nardiello's appeal due to his lack of standing as a party to the underlying proceedings, citing the perfect patrimonial autonomy of the company. Conversely, the court allowed the company's appeal against the lower court's finding of a subordinate employment relationship based solely on the repetitive nature of the work. The decision rests on the requirement for lower courts to conduct specific factual assessments regarding organizational power and remuneration when classifying labor relationships.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 2094 cod. civ.: An individual lacking standing in the underlying suit cannot appeal, but a company may challenge a labor qualification if the lower court failed to assess subsidiary criteria like organizational power and remuneration structure beyond mere task repetition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26932/2020 R.G. proposto da DIENNE SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, NARDIELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso MARITATO LELIO unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA -controricorrente- nonché S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 58/2020 pubblicata il 24/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto dalla società Dienne Service s.r.l. nella controversia con I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della non debenza delle somme pretese a titolo di contributi previdenziali afferenti al rapporto di lavoro subordinato tra la società e Amodio Minervino Carmine dopo il 27/11/2015, accertato con verbale ispettivo.
3. Il Tribunale di Potenza rigettava le domande proposte dalla società.
4. Per la cassazione della sentenza ricorrono la società Dienne Service s.r.l. e Giuseppe Nardiello, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste I.N.P.S. con controricorso. S.C.C.I. s.p.a. è rimasta intimata.
5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.2094 e 2697 cod. civ., «per avere erroneamente affermato che esisteva un rapporto di lavoro subordinato con Amodio Carmine solo perché svolgeva operazioni di facchinaggio».
2. In rito deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta da Giuseppe Nardiello, perché non risulta possedere la qualità di parte soccombente del processo, in considerazione della autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali.
3. Quanto al motivo di ricorso, la corte territoriale ha ritenuto la natura subordinata del rapporto tra la società e Amodio Carmine sulla sola base dello svolgimento, da parte dell’Amodio, di mansioni di facchinaggio«successivamente alle sue dimissioni del novembre 2015».
4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del 2010, 8569 del 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017)» (Cass. 21/07/2022 n.22846).
5. La corte territoriale ha errato nel fare applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame, perché ha ritenuto assorbente la natura elementare e ripetitiva della prestazione (facchinaggio) senza però svolgere alcuno degli accertamenti in concreto pur sempre necessari per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art.2094 cod. civ.
6. P.Q.M della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit