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Ordinanza — n. 31658/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on litigation costs but dismisses claims regarding labor relationship qualification and agency presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31658/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Denim House's appeal against the lower court's judgment regarding social security contributions and litigation costs. While the court rejected arguments concerning the legal qualification of the employment relationship and the applicability of the collaborative work presumption, it found merit in the claim that the lower court wrongly ordered Denim House to pay Enasarco's legal fees despite the appellant's total victory on the main issue. Consequently, the decision on litigation costs was overturned, and the case was remanded to the Court of Appeal of Perugia for a new ruling on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 69 comma 1 d.lgs. n. 276/2003: The court may order a party to pay litigation costs based on conduct causing the dispute, even if that party is victorious on the merits, provided the lower court's reasoning is not arbitrary.

Parole chiave

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litigation costs allocation collaborative work presumption agency relationship qualification remand to appellate court social security contributions deduzione dei contributi di mantenimento contributo per l'assistenza categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 69 comma 1 d.lgs. n. 276/2003
I due motivi sono in parte qua inammissibili perché la corte territoriale ha fondato il proprio decisumnon sulla base del positivo apprezzamento degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, ma sulla base della presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 69 comma 1 d.lgs.
Art. 2094 cod. civ.
Art. 1742 cod. civ.
Art. 1372 cod. civ.
Direttiva 86/653/CEE
civ., anche con riferimento alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre.
art. 1746 cod. civ
art. 69 comma 1 d.lgs. n.276/2003
I due motivi sono in parte qua inammissibili perché la corte territoriale ha fondato il proprio decisumnon sulla base del positivo apprezzamento degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, ma sulla base della presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 69 comma 1 d.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14178/2020 R.G. proposto da DENIM HOUSE DI RICCIARELLI E GRIMALDI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO -ricorrente- contro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTONE MICHELE e FRASCONA' LORELLA -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA -controricorrente- nonchè FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.

ANTONELLI N 15, presso lo studio dell’avvocato VANNI FRANCESCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 232/2019 pubblicata il 13/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. Le parti controvertono — ai fini della contribuzione previdenziale dovuta — sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il novembre 2010 e il marzo 2013 tra Mara Macchini e la Denim House.

2. Il Tribunale di Perugia, sul presupposto che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato, ha dichiarato fondate le pretese contributive di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e ha condannato Enasarco a restituire a Denim House le somme già versate per il rapporto intercorso con la Macchini.

3. La corte territoriale ha rigettato il gravame proposto da Denim House, sia con riferimento all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia con riferimento alla statuizione di rimborso delle spese di lite sostenute in primo grado da Enasarco.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre Denim House, con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Enasarco resistono con controricorso.

5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 1742 e 1372 cod. civ., anche con riferimento alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre.

2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 1742 e 1372 cod. civ.

3. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 1742 e 1372 cod. civ. «sotto altro profilo».

4. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n.276/2003, e degli artt. 1742, 2094 e 2697cod. civ.

5. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.91 cod. proc. civ.

6. I primi quattro motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente perché afferenti tutti al tema della qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra Mara Macchini e la società Denim House.

7. La corte territoriale ha in primo luogo accertato la insussistenza di un rapporto di subagenzia tra le parti sulla base del rilievo che «la Macchini è stata pagata per la sua attività indipendentemente dai risultati raggiunti, sicchè il rischio economico di tale attività era supportato da Denim House e non dalla lavoratrice, il che è incompatibile con il rapporto di agenzia. Indi ha applicato la presunzione di cui all’art.69 d.lgs. n.276/2003, sul presupposto della prestazione di attività in maniera coordinata e continuativa «in assenza di qualsivoglia progetto».

8. Nel primo motivo di ricorso Denim House censura in modo precipuo l’esclusione del rapporto di subagenzia. Per un verso deduce la compatibilità di tale rapporto con la percezione da parte dell’agente di un importo mensile fisso; per altro verso sostiene che dalle prove assunte risulta l’assunzione del rischio d’impresa da parte della Macchini.

9. La corte territoriale ha escluso la sussistenza del rapporto di agenzia in conformità dei principi di diritto di questa Corte, secondo i quali «l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta» (Cass. 05/12/2018 n.31487).

10. La corte territoriale, con un accertamento in fatto in questa sede non sindacabile, ha ritenuto che il rischio d’impresa fosse sopportato solo da Denim House, e tanto basta per il rigetto del primo motivo di ricorso.

11. Nel secondo e nel terzo motivo la ricorrente si sofferma in particolare sugli indici sintomatici della subordinazione ex art.2094 cod. civ., lamentando che la corte territoriale non ha proceduto ad accertare in modo compiuto la eterodeterminazione della prestazione della Macchini (secondo motivo), peraltro insussistente alla luce delle prove esperite (terzo motivo).

12. I due motivi sono in parte qua inammissibili perché la corte territoriale ha fondato il proprio decisumnon sulla base del positivo apprezzamento degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, ma sulla base della presunzione di subordinazione stabilita dall’art. 69 comma 1 d.lgs. n.276/2003 (pro tempore applicabile), in ragione della accertata instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra la Macchini e Denim House «senza l'individuazione di uno specifico progetto».

13. Il secondo e il terzo motivo non si confrontano con la ratio decidendi, nei termini appena cennati, e sono dunque inammissibili.

14. Il quarto motivo di ricorso attacca invece la ratio decidendi, laddove deduce che la corte territoriale ha fatto applicazione della presunzione di lavoro subordinato ex artt.61 e 69 d.lgs. n.276/2003 al di fuori dei casi previsti dalla legge. In particolare, deduce che la corte territoriale, dopo aver accertato la sussistenza di un rapporto di agenzia tra la Macchini e Denim House, non poteva fare applicazione della presunzione de qua.

15. ll motivo è ammissibile ma infondato, perché la corte territoriale ha accertato la insussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, e sulla base di questo presupposto ha poi fatto corretta applicazione della presunzione di cui trattasi.

16. E’ invece fondato il quinto motivo di ricorso. Denim House lamenta che la corte territoriale ha confermato la condanna al rimborso delle spese sostenute in primo grado da Enasarco nonostante rispetto alle domande proposte nei confronti di Enasarco essa fosse totalmente vittoriosa.

17. Dalla sentenza impugnata risulta che Denim House si è vista accogliere, integralmente, la domanda di condanna di Enasarco alla restituzione dei contributi già versati con riferimento alla Macchini.

18. La corte territoriale ha ritenuto che la statuizione sulle spese fosse giustificata in ragione al comportamento tenuto dalla Denim House, che aveva dato causa alla lite per mezzo dello «scostamento fra realtà e apparenza del rapporto di lavoro della Macchini».

19. La statuizione della corte territoriale viola l’art.91 cod. proc. civ., perché si risolve in una inammissibile condanna al rimborso delle spese di lite a carico della parte integralmente vittoriosa.

20. P.Q.M rigettati il primo e il quarto, inammissibili il secondo e il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie quinto motivo di ricorso; rigetta il primo e il quarto motivo e dichiara inammissibili il secondo e il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Perugia, i