Italian Court dismisses appeal for legal fee reimbursement by former municipal official due to lack of prior defense counsel approval.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Panico and Gianpaolo Melchionda against the Second Instance Court's refusal to reimburse legal expenses. The appellants argued that the lower court incorrectly applied administrative law principles regarding the municipality's consent, claiming a disparity in treatment compared to public employees. The court dismissed these claims, ruling that the municipality is not obligated to reimburse costs when the individual unilaterally selects counsel without obtaining the entity's prior approval or communication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 28 CCNL Enti locali: The public administration is not required to reimburse legal assistance costs for employees regarding service-related acts if the worker unilaterally chose the lawyer without the entity's prior consent or communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27237/2024 R.G. proposto da Panico Massimo, Melchionda Gianpaolo, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianfranco Mobilio, elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell’Avv. Simona Rinaldi Gallicani -ricorrenti- contro Comune di Olevano sul Tusciano, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salernon. 185/2024 depositata il 17/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere Ileana Fedele.
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’a ppello di Salerno ha respinto l’appello proposto Massimo Panico e dal suo difensore, Avv. Gianpaolo Melchionda, avverso il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali sostenute a seguito di processo penale avviato in relazione alle funzioni di responsabile dell’area tecnica del Comune di Olevano sul Tuscianogià ricoperte dal primo in virtù di incarico conferito dalla Giuntacomunale con delibera del 6 maggio 2005 per il periodo dal 9 maggio 2005 al 14 aprile 2008.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che mancasse, nella specie , il presupposto della previa comunicazione all’ente e del comune gradimento del difensore, dal momento che la comunicazione era stata avanzata dall’interessato solo al l’esito del giudizio per richiedere il rimborso delle spese. I giudici d’appello, nel ritenere infondato il gravame, hanno anche espressamente escluso l’applicabilità della pur invocata legge n. 241 del 1990.
3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione Massimo Panico e il suo difensore, Avv. Gianpaolo Melchionda,articolando tre motivi, illustrati da memoria.
4. Il Comune di Olevano sul Tusciano è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e disparità di trattamento di rango costituzionale in riferimento comparato all’art. 86, comma5, del d.lgs. n. 267 del 2000 , come modificato dall’art. 7 - bis , co mma 1, del d.l. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni , dalla legge n. 125 del 6/08/2015, con riferimento al diritto sancito nell’art. 28 del vigente CCNL Enti locali, con rilievo di costituzionalità delle indicate norme in riferimento agli art. 3 e 51 Cost. in relazione all’art. 360, n.
3. c.p.c. Si prospetta la farraginosità della condizione evocante il “comune gradimento”, siccome ormai limitato ai dipendenti della P.A., per effetto della modifica normativa, che aveva superato tale requisito in favore degli amministratori ed ex amministratori degli e nti , cos ì determinando una situazione di disparità di trattamento, suscettibile di valutazione sul piano della legittimità costituzionale della disposizione censurata. 1.1. La censura, nei termini prospettati, è palesemente infondata, in quanto mira a denunciare un’asserita disparità di trattamento senza previamente interrogarsi sulla palese diversità delle posizioni che, negli intendimenti dei ricorrent i , costituirebbero il tertium comparationis della potenziale questione di legittimità(fra molte, Corte cost. n. 146 del 2013).
2. Con il secondo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 28 CCNL Enti locali del 14/09/2000, nell’interpretazione resa dalla Corte d’appello, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Si censura la decisione impugnata per aver valorizzato la necessità di una comunicazione ex antedella richiesta di pagamento delle competenze legali per un giudizio subito da un dipendente in ragione dell’attività prestata nell’interesse dell’Ente locale, oltre alla necessità del gradimento preventivo da parte dell’amministrazione; all’opposto, si sollecita una diversa lettura delle norme collettive. 2.1.
La censura è infondata, non ravvisando motivi per discostarsi dal consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell’espletamento del servizio, l’amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell’avvocato, anche se l’abbia comunicata all’ente (Cass. Sez. L, 09/06/2025, n. 15279). Nella specie è pacifico che l’interessato abbia omesso non solo di richiedere il gradimento dell’ente nella scelta del difensore ma financo di adempiere all’onere della previa comunicazione.
3. Con il terzo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 20 e dell’art. 2 della legge n. 241del 1990, in termini di applicabilità del silenzio assenso, con riferimento al diritto sancito nell’art. 28 del vigente CCNL Enti locali in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte d’a ppello di Salerno avrebbe omesso di considerare che Massimo Panico venne reso destinatario dell’avviso di conclusionedelle indagini in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente locale, cosicché allo stesso non sarebbero più applicabili le disposizioni in qualità di dipendente bensì quelle previste dagli invocati artt. 20 e 2 della leggen. 241 del 1990. 3.1.
Anche questa censura non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza, in quanto, da un lato, si invoca l’applicazione di una norma prevista in favore di chi riveste la qualifica di dipendente e proprio in ragione della funzione e degli obblighi connessi al rapporto di lavoro con l’ente (per l’appunto, la previsione in tema di rimborso delle spesedifensive), dall’altra si assume, contraddittoriamente, che l’odierno ricorrente non rivestiva più la qualifica di dipendenteper chiedere l’applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo, senza considerare, che, in base a tale assunto, verrebbe a cadere ex se il presupposto per l’accoglimento della pretesa, la cui disciplina non può che rinvenirsi nelle norme siccome correttamente applicate dalla Corte territoriale.
4. Il ricorso va, dunque, respinto, senza che si dia luogo alla condanna alle spese in assenza di attività defensionale da parte del Comune.
5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del co