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Ordinanza — n. 31550/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as proceedings extinguished by client's voluntary withdrawal and agreement on debt settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31550/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished after the appellant voluntarily withdrew the case and the opposing party agreed to the simplified debt resolution. Giorgio De Santis had previously appealed a second-instance judgment confirming a tax assessment for social security contributions, but later submitted a request to abandon the litigation following an agreement on the debt. Consequently, the court ruled that no further examination of the incidental appeal or legal arguments was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge n. 197 del 2022; Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: When a party voluntarily withdraws litigation or agrees to a simplified debt resolution, the proceedings are extinguished without the need to examine the merits of the appeal or impose additional costs.

Parole chiave

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procedural extinction voluntary withdrawal simplified debt resolution tax assessment appeal social security contributions credito di contributi mantenimento della previdenza responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 197 del 2022
Il ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2025, istanza di rinuncia al giudizio in corso in quanto avrebbe aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1 della legge n. 197 del 2022 (c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il tenore della pronunzia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/10/2017, n. 23912
115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21303/2019 proposto da: Giorgio De Santis, rappresentato e difeso da sé stesso quale avvocato ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Somalia 28, presso l’Avv. Maria Pia De Benedictis; -ricorrente- contro Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio De Stefano ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita 1 ; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roman. 1082/2019, pubblicata il 26 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto appello contro la sentenza n. 734/2015 del Tribunale di Frosinone, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da Giorgio De Santis avverso la cartella n. 0472014000696066000, avente ad oggetto somme richieste a titolo di conguaglio contributo soggettivo per gli anni 2001, 2005, 2006 e 2007. La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1082/2019, ha accolto l’appello.

Giorgio De Santis ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense si è difesa con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo e ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2025, istanza di rinuncia al giudizio in corso in quanto avrebbe aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1 della legge n. 197 del 2022 (c. d. rottamazione-quater). Dagli atti di causa, risultano sia il suo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali eraintervenuta la domanda sia l’ effettivo perfezionamento della definizione, con la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Inoltre, parte controricorrente ha aderito alla richiesta dell’istante.

Pertanto, il processova dichiarato estinto. L’esito del ricorso principale rende non necessario l’esame di quello incidentale, alla luce della non opposizione dellaCassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alla dichiarazione di estinzione e del fatto che l’impugnazione della stessa Cassa era ricollegata alla ritenuta fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, nella specie non accertata. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite. Il tenore della pronunzia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912).

P.Q.M La Corte, -dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella c