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Ordinanza — n. 31547/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late case resumption, ruling no internal res judicata exists on timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31547/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by RA.MA. s.n.c. against a lower court ruling that extinguished the proceedings due to late resumption. The appellant argued that the lower court violated internal res judicata principles regarding the timeliness of resuming the case before the competent tribunal. The court held that a defect in the judge's authority to judge at the resumption stage prevents the formation of an implicit internal res judicata on that specific issue, thereby rejecting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 50 c.p.c.: A defect in the judge's authority to judge (potestas iudicandi) at the stage of resumption precludes the formation of an implicit internal res judicata regarding the timeliness of that resumption.

Parole chiave

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internal res judicata late case resumption judge authority defect procedural timeliness art. 50 civil code durata ragionevole del procedimento inosservanza del termine perentorio termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 50 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
artt. 139 c.p
civ.), la ricorrente lamenta l’ omessa motivazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 148 cpc e 160 cpc e dell’art 7 L n.890/1982 e dell’ art.
art. 182 c.p
164 o 182c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 4248/2016
182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione si risolve in una sentenzainutiliter data (Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 21260/2016
4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione si risolve in una sentenzainutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016).
Cass., S.U., n. 226/2001
Cass., S.U., n. 10977/2001
8501/2021);f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno oesterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n.226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25296/2023 R.G. proposto da RA.MA. DI RATTI GIUSEPPINA C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato TRIPODI ANTONIO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 596/2023 pubblicata il 05/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato il 24/09/2021 avanti al Tribunale di Milano la società RA.MA. di Ratti Giuseppina c. s.n.c. proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento I.N.A.I.L. e I.N.P.S., eccependo l’inesistenza della notificazione dell’intimazione di pagamento, la sua nullità, l’omessa o invalida notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito oltre che la prescrizione delle pretese contributive.

2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 03/06/2022, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Monza, e fissava termine di giorni 30 per la riassunzione della causa.

3. La causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Monza il 13/07/2022, che all’esito del procedimento decideva la causa nel merito, rigettando tutte le domande proposte dalla RA.MA. s.n.c.

4. La Corte territoriale, in integrale riforma della sentenza impugnata dalla RA.MA. s.n.c., dichiarava l’estinzione del processo ex art.307 cod. proc. civ., attesa la tardiva riassunzione della causa avanti al Tribunale di Monza.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la RA.MA. s.n.c., con ricorso affidato a quattro motivi, illustrato da memoria, ai quali resistono I.N.P.S. e ADER con controricorso. I.N.A.I.L. è rimasto intimato.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., con riferimento alla «violazione del giudicato interno in ordine alla tempestività della riassunzione innanzi al Tribunale di Monza».

2. Con il primo secondo motivo (art.360 comma primo nn.3e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta l’omessa motivazione, perviolazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n.179 del 2012, art. 57 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005 ed art. 26 del d.P.R. n. 602 del 19 73 .

3. Con il terzo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta l’ omessa motivazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 148 cpc e 160 cpc e dell’art 7 L n.890/1982 e dell’ art. 26 d .P.R. 602/ 19 73 e dell’art 60, co.1, lett.b-bis) d.P.R.n.600/1973.

4. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamentala violazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10.

5. Con riferimento al primo motivo la parte ricorrente deduce la formazione di un giudicato implicito sulla questione della tardività della riassunzione della causa avanti al Tribunale di Monza, e sostiene che la C orte territoriale ha errato nel pronunciare l’estinzione del giudizio nonostante la mancata proposizione di appello incidentale da parte dei soccombenti e dunque in violazione del giudicato implicito.

6. Sulla questione sono intervenute, da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte, enella sentenza 29/02/2025 n.12959 hanno enunciato il principio di diritto che segue: «qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede ilcompimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo preclusotanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, ilpotere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata».

7. Con particolare rilievo alla categoria dei vizi relativi a questioni fondanti, le Sezioni unite hanno ritenuto che si tratta di «violazioni che ridondano nel difettodi potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico - processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, nésanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predispostomeccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione si risolve in una sentenzainutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016). Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano:

a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass.24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019);

b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016);c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass.n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007);

d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016);

e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021);f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno oesterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n.226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016);

g) l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenzaper difetto di sottoscrizione)».

8. Nel caso in esame il vizio afferisce alla riassunzione della causa avanti al giudice indicato come competente oltre la scadenza del termine perentorio previsto ai sensi dell’art.50 cod. proc. civ..

9. In applicazione del principio di diritto sopra richiamato, deve ritenersi che la natura del vizio, tale da incidere sulla potestas iudicandidel giudice avanti al quale la causa è stata riass unta, non consente la formazione del giudicato implicito sulla questione della tempestiva riassunzione della causa ex art.50 cod. proc. civ. Il motivo deve pertanto essere rigettato. 10.Il rigetto del primo motivo determina l’ inammissibilità di quelli restanti, perché fondati sul presupposto della sussistenza della potestas iudicandiin questa sede definitivamente esclusa.

11. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore delle duecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge a beneficio di I.N.P.S. ed euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito a beneficio di ADER. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, e dichiara inammissibili quelli restanti. Condannail ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge a beneficio di I.N.P.S., ed euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito a beneficio di A.D.E.R..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell