Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing the Regional Agency for Irrigation Works, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Clemente Luigi, argued for the dismissal of the procedural defect. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8537/2025 R.G. proposto da: ARIF PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER ATTIVITÀ IRRIGUE, rappresentata e difesa dall’avv. ELENA ZUPA -ricorrente- contro CLEMENTE LUIGI, rappresentato e difeso dall’avv. ANNA MARIA DE PASCALI -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 84/2025 emessa da CORTE D'APPELLO BARI il 31/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8537/2025 Numero sezionale 1011/2025 Numero di raccolta generale 31412/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Consigliere Delegato Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 8537/2025 Numero sezionale 1011/2025 Numero di raccolta generale 31412/2025 Data pubblicazione 02/12/2025