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Decreto — n. 31404/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 31404/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Tini Annamaria, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, the Ministry of Justice, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty-day period procedural renunciation litigation costs award Civil Procedure Code judgment definition proposal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
57/2025 emessa da CORTE D'APPELLO PERUGIAil 28/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
57/2025 emessa da CORTE D'APPELLO PERUGIAil 28/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12385/2025 R.G. proposto da: TINI ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VALLEBONA -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 57/2025 emessa da CORTE D'APPELLO PERUGIAil 28/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12385/2025 Numero sezionale 1009/2025 Numero di raccolta generale 31404/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Consigliere Delegato Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 12385/2025 Numero sezionale 1009/2025 Numero di raccolta generale 31404/2025 Data pubblicazione 02/12/2025