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Ordinanza — n. 31368/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to judicial settlement ending the dispute between journalists and RAI.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31368/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the subject of the dispute terminated following a judicial settlement agreement reached by the parties. Although the lower court had dismissed the journalist's claims regarding defamation and contract liability based on the context of the conflict, the parties voluntarily withdrew the litigation before the final ruling. Consequently, the court ruled that the new contractual arrangement superseded the previous judgment, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.c.; Art. 396 c.p.c.: A judicial settlement reached after the filing of a cassation appeal terminates the subject of the dispute, causing the appealed judgment to become void and the appeal to be declared without object.

Parole chiave

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judicial settlement cessation of dispute cassation appeal void judgment contractual liability defamation claims media law canone radiotelevisivo

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c.p.c.
Art. 396 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 4006 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28015-2021 proposto da: FIORATO CINZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO IACOVINO; - ricorrente - contro R.A.I. - RADIO TELEVISIONE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO; - controricorrente - nonchè contro MAGGIONI MONICA, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2851/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2021 R.G.N. 5133/2015;

Oggetto CONCILIAZIONE R.G.N. 28015/2021 Cron. Rep. Ud. 02/10/2025 Numero registro generale 28015/2021 Numero sezionale 4006/2025 Numero di raccolta generale 31368/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello, confermando la pronuncia del giudice di prime cure e respingendo l’appello di Cinzia Fiorato, ha rigettato la domanda della stessa, proposta nei confronti della collega Monica Maggioni e della RAI-Radiotelevisione Italiana, di accertamento di un comportamento illecito in occasione di uno specifico episodio e di alcune note di redazione (rispettivamente del 20.1.2011 nonché del 7.4.2011 e del 22.2.2012) e di conseguente condanna al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

2. La Corte territoriale, alla luce degli elementi istruttori (di fonte documentale, compresa una registrazione di una parte di conversazione tra le colleghe giornaliste, e testimoniale) acquisiti, ha ritenuto di escludere la configurazione di un comportamento illecito di aggressione e di diffamazione in quanto erano emerse frasi offensive proferite dal Caporedattore centrale nei confronti della giornalista, in occasione del colloquio del 20.1.2011, ma le stesse dovevano calarsi in un contesto di conflittualità provocato dalla stessa Fiorato, che aveva agito (anche registrando occultamente parte della discussione) in modo tale da indurre la interlocutrice a perdere il controllo del suo comportamento.

3. Avverso tale sentenza la giornalista ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la giornalista Caporedattore e la società hanno resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Numero registro generale 28015/2021 Numero sezionale 4006/2025 Numero di raccolta generale 31368/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 5. In corso di causa, prima dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato verbale di conciliazione giudiziale nell’ambito del quale la Fiorato rinuncia a proseguire il giudizio di cassazione (avverso la sentenza della Corte di appello n. 2851/2021) e le parti dichiarano concordemente di chiedere la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

6. Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti, in quanto la definizione della lite, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere. P.Q.M La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, spese integralmente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025. Il Presidente dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 28015/2021 Numero sezionale 4006/2025 Numero di raccolta generale 31368/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Numero registro generale 28015/2021 Numero sezionale 4006/2025 Numero di raccolta generale 31368/2025 Data pubblicazione 01/12/2025