Italian Supreme Court dismisses labor union appeal due to plaintiff's withdrawal after conciliation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy declared the labor dispute extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Airport Handling S.p.A., withdrew the case after reaching conciliatory agreements with the workers in the industrial relations body. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without further analysis of the wage classification merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: The court declares the process extinguished when the appellant renounces the appeal after conciliation, noting the absence of conditions for the unified contribution payment.
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PDFBox: AULA 'A' 3989 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO -Rel. Consigliere- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12071-2022 proposto da: AIRPORT HANDLING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro AGOSTINI ELISABETTA, AMATO ROBERTO ANTONIO, BIANCO VALENTINA, BISIGNANO TIZIANA, CALARCO IRENE, DE ROSA ROSARIA, IULA LIDIA, LORENZINI LAURA, LUCA GIUSEPPA LIANA, MANCIN ENRICO, MASCIOCCHI LORENA, MOLTENI STEFANIA, NOLFO ALESSANDRA, PILLON SILVIA MARIA RITA, PITRE' FILIPPO, RAIMONDI DANIELA CARMELA, RUBINATO MARTINA, SCOGNAMIGLIO GIORGIO, SEDLAC DANIELA, SGAMBELLONE MARIA ANGELA, SPATARO FRANCESCA, SPINA SONIA, TAMPOIA GIANPIERO, ZOCCHI ANGELA, ZUCCOLI Oggetto R.G.N.12071/2022 Cron.
Rep. Ud 02/10/2025 Numero registro generale 12071/2022 Numero sezionale 3989/2025 Numero di raccolta generale 31358/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 FRANCESCA tutti rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; - controricorrenti – nonché contro ZAMBON MIRIAM; - intimata - avverso la sentenza n. 1241/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021 R.G.N. 555/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il diritto dei lavoratori appellati , indicati in epigrafe, di essere inquadrati nel terzo livello CCNL Trasporto Aereo - sezione Handlers, a decorrere dal compimento del 36º mese successivo all'assunzione alle dipendenze di Airport Handling S.p.A. per i lavoratori a tempo pieno e dal 54º mese successivo dei lavoratori a tempo parziale; confermando per il resto l'impugnata sentenza e condannando l'appellante a rifondere agli appellati i due terzi delle spese di lite del grado.
Airport Handling S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali hanno resistito i lavoratori sopraindicati con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 3 settembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito delle conciliazioni Numero registro generale 12071/2022 Numero sezionale 3989/2025 Numero di raccolta generale 31358/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 raggiunte in sede sindacale a definizione della controversia, con compensazione delle spese attesa l’adesione dei lavoratori espressa nella stessa sede .
Ne consegue ai sensi dell’art.391 c.p.c. la dichiarazione di estinzione del processo. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2.10.2025 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 12071/2022 Numero sezionale 3989/2025 Numero di raccolta generale 31358/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Numero registro generale 12071/2022 Numero sezionale 3989/2025 Numero di raccolta generale 31358/2025 Data pubblicazione 01/12/2025