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Ordinanza — n. 31356/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on labor classification due to procedural inadmissibility and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31356/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the employer's challenge to the lower court's labor classification ruling. The employer argued the appellate court misapplied collective bargaining rules regarding temporary versus permanent higher duties, while the lower court found the facts supported a permanent reclassification. The court ruled the appeal failed because the arguments violated procedural rules on evidence selection and lacked sufficient legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the applicant fails to demonstrate that the lower court's reasoning is totally lacking, merely apparent, or manifestly contradictory, and when arguments regarding evidence evaluation do not constitute a valid ground for cassation review.

Parole chiave

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labor classification dispute collective bargaining agreement cassation inadmissibility evidence evaluation review procedural violation rivalutazione dei salari diritto al salario mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Non esistono inoltre nella sentenza impugnata i vizi di motivazione denunciati posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 115 c.p.c.
Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell'insegnamento nomofilattico (v.
Art. 132 c.p.c.
4 in relazione all’art. 132, comma 2, n.
Art. 91 c.p.c.
4.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. con distrazione in favore dell’avv.
Art. 13 comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002
4 in relazione all’art. 132, comma 2, n.
art. 115 c.p
Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c.
articolo 115 c.p
Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 91 c.p
4.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.21603 del 2013
Cass. n. 11892 del 2016
Cass. S. U.n. 22232/2016
solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U.n. 22232/2016; Cass.
Cass. n. 23940/2017
22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass.
Cass. n. 22598/2018
23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico - giuridico della impugnata pronuncia.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 381-2022 proposto da: IMPRESA SANGALLI GIANCARLO C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE VALSECCHI; -ricorrente - contro LOCONTE MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato SABINO CARPAGNANO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 816/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 1322/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N.381/2022 Cron.

Rep. Ud02/10/2025 La Corte d'appello di Bari, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto dalla Impresa Sangalli Giancarlo C Srl avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva accolto la domanda proposta da Loconte Massimo e aveva dichiara to il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 2/B del CCNL di categoria come "addetto al porter", a decorrere dall'1/8/2013, con conseguente condanna dell'impresa resistente a disporre il relativo inquadramento, con definitiva assegnazione; avevaaltresì dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere dall'impresa resistente il trattamento economico correlato alle superiori mansioni espletate per il periodo successivo al 30/9/2013, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate rispetto al livello di inquadramento (liv.I), oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari Impresa Sangalli Giancarlo C Srl ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali ha resistito Loconte Massimo con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce l’errata identificazione della fattispecie legale come prevista dal CCNL di riferimento e correlato travisamento della valutazione delle prove documentali. La sentenza appellata avrebbe preso le mosse da un presupposto del tutto inesatto in quanto aveva errato nell'identificazione della fattispecie da applicarsi al caso di specie incentrando la propria motivazione sul fatto che l'assegnazione del signor Loconte alle mansioni superiori si era svolta per un periodo superiore a 90 giorni, ancorché non continuativo.

L'art.16 del CCNL prevedeva però due distinte ipotesi: una prima ipotesi in cui l'esplicazione della mansione superiore era riconducibile a ragioni sostitutive e, in quanto tale, ammessa senza delimitazione temporale ed una seconda ipotesi in cui, in assenza di ragioni sostitutive, le mansioni superiori erano ammesse per un periodo massimo di 90 giorni superato il quale l'assegnazione superiore diventava definitiva. La Corte d'appello optando per questa seconda ipotesi aveva confuso la fattispecie legale dal momento che in termini sbrigativi e contra tabulas aveva scartato l'esistenza delle ragioni sostitutive in base alle quali il signor Loconte aveva svolto per il periodo dall'1.5.2013 al 30.9.2013, non continuativamente, anche mansioni superiori.

Le richiamate ragioni sostitutive erano state invece provate nel giudizio in base alle buste paga ed attraverso i testimoni escussi. Si censura inoltre la tesi esposta del giudice di secondo grado per aver affermato che la società datrice di lavoro, per dimostrare l'esistenza delle dedotte ragioni sostitutive, avrebbe potuto depositare gli ordini di servizio riguardanti le sostituzioni effettuate dal Loconte anche per avvalorare le dichiarazioni dei testimoni, in quanto detto incombente non sarebbe previsto dal CCNL di categoria. 1.1.-Il primo motivo è inammissibile, perché le censure in esso sollevate sono sostanzialmente rivolte, aldilà dell’apparente rubrica e del richiamo ad un insussistente travisamento delle prove, ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi all’attribuzione della qualifica superiore al lavoratore.

Si sostiene invero che le richiamate ragioni sostitutive sarebbero state provate nelle buste paga riferite al periodo in oggetto; ma per un verso non si riproducono in ricorso le buste paga e peraltro verso la censura è volta manifestamente alla rivalutazione dei fatti e delle prove che può essere deferita a questa Corte solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causae delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre anche la tesi espressa dalla Corte territoriale in ordine alla dimostrazione delle esigenze sostitutive attraverso il deposito in giudizio degli ordini scritti riguardanti le sostituzioni –che la ricorrente contesta - non viola alcuna norma di legge, né la fattispecie prevista dal CCNL di riferimento, alla cui identificazione si perviene attraverso il consueto ragionamento probatorio (cerca l’esistenza o meno di esigenze sostitutive) che la censura mira in realtà ad infirmare. 2.-Col secondo motivo si denuncia la mancata valutazione delle prove testimoniale anche in violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.. 2.1.

Il secondo motivo, è anche esso manifestamente inammissibile tanto più in una fattispecie di “doppia conforme” come quella in esame. Va qui ribadito che fatta salva l’omessa valutazione di un fatto decisivo, nel caso di specie non dedotta,ma comunque preclusa per la ricorrenza di una ipotesi di doppia conforme (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.), il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità. Inoltre i medesimi motivi sono del pari inammissibili laddove denunciano la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.

Innanzitutto perché, come già detto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013). Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell'insegnamento nomofilattico (v. Cass.n. 11892 del 2016) che, a proposito dell'articolo 115 c.p.c., indica che la violazione "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”.

Non esistono inoltre nella sentenza impugnata i vizi di motivazione denunciati posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U.n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico - giuridico della impugnata pronuncia. 3.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi dichiarato inammissibile. 4.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. con distrazione in favore dell’avv.

Sabino Carpagnano.

5. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge, con distrazionein favore dell’avv. Sabino Carpagnano. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p