Italian Supreme Court dismisses INPS appeal on social security contributions, ruling procedural objections to tax notices are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the INPS appeal inadmissible regarding social security contributions owed to tax authorities. The lower court had partially accepted a private party's objection to tax notices by extinguishing debts due to prescription where notification was unproven. The Court ruled that the appeal's sole ground, challenging the lower court's assessment of notification evidence, falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 comma 1 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The Supreme Court cannot review the merit court's free evaluation of evidence regarding notification and interruption of prescription periods, rendering appeals based solely on this ground inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19284/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato D'ALOISIO CARLA unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO -ricorrente- contro GENTIL TRANS SNC DI GENTILE DOMENICO E SANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO, 41, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato PALERMO GIUSEPPE -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già ESATRI S.p.A.), I.N.A.I.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1265/2021 pubblicata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Catanzaro ha in parte accolto il gravame proposto da Gentil Trans s.n.c. nella controversia con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Agenzia delle entrate-Riscossione; la controversia ha per oggetto l’opposizione all’estratto di ruolo proposta da Gentil Trans con riferimento ai contributi dovuti all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. nel periodo dal 2003 al 2012, a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo il 31/01/2017; il Tribunale di Catanzaro dichiarava la inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire; la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto che l’ammissibilità dell’opposizione con riferimento alle cartelle esattoriali per le quali l’Agenzia delle entrate non aveva provato in giudizio il compimento della notifica, e per l’effetto ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei crediti contributivi oggetto di otto cartelle esattoriali «in mancanza di allegazione di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica delle otto cartelle di pagamento»; per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo e illustrato da memoria , al quale Gentil Trans s.n.c. resiste controricorso;
I.N.A.I.L. e Agenzia delle entrate - Riscossione sono rimaste intimate; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1335, 2935 e 2697 cod. civ., dell’art.115 cod. proc. civ., dell’art.30 d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010; l’istituto previdenziale deduce che con riferimento a tre avvisi di addebito la corte territoriale ha errato nel non ritenere che vi fosse allegazione e prova tanto della avvenuta notifica degli avvisi quanto del compimento di atti interruttivi della prescrizione; in via pregiudiziale deve rilevarsi che la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolocon riferimento alle «otto cartelle non notificate», e che l’Istituto previdenziale non ha specificamente censurato quel capo della sentenza impugnata, che deve dunque ritenersi passato in giudicato; con riferimento allo ius superveniens costituito dall’art.12 comma 4 bis del d.p.r. n.602/1973, ed in particolare con riferimento alla configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale lo ius superveniens non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il gravame della parte privata con decisione non impugnata, sul punto, dalcreditore (Cass. 08/01/2025 n.292); il motivo di ricorso è inammissibile perché le prove documentali, ivi comprese quelle afferenti al compimento della notificazione e dei successivi atti interruttivi, sono soggette al libero apprezzamento del giudice del merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ., e tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità; il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1 . 0 00,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu