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Ordinanza — n. 31217/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling new tax collection law applies to pending proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31217/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding a tax collection dispute. The lower court had excluded the application of a new procedural law introduced in 2021 to pending cases, while INPS argued the law should apply retroactively. The Court ruled that the new provision specifically clarifies the interest in immediate protection for pending role collections, thereby overturning the lower court's exclusion.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973; In matters of collection by role, the new provision applies to pending proceedings as it concretizes the interest in immediate protection against unnotified or invalidly notified roles.

Parole chiave

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tax collection by role retroactive application of law pending proceedings procedural law prescription defense retroattività della rendita d'invalidità contributi sociali arretrati mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
Art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite n. 26283 del 06/09/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21927/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato DE ROSE EMANUELE unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, D'ALOISIO CARLA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante por tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- nonché contro I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, SABELLI ALESSANDRA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1046/2022 pubblicata il 10/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Roma ha in parte accolto il gravame proposto da Alessandra Sabelli nella controversia con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Agenzia delle entrate; la controversia ha per oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo relativo a una serie di pretese contributive relative al periodo tra il 1996 ed il 2012; il Tribunale di Roma dichiarava la inammissibilità della impugnazione con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito ritualmente notificati ; con riferimento ai titoli ritualmente notificati accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Sabelli; la corte territoriale:

a) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al credito I.N.A.I.L. portato da una cartella di pagamento annullata ex art.4 d.l. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.136/2018;

b) ha ritenuto l’ammissibilità dell’opposizione anche con riferimento alle pretese contributive oggetto di rituale notifica alla Sabelli, rispetto alle quali l’appellante aveva dedotto il verificarsi della prescrizione successivamente alla notifica per il mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio;

c) con riferimento a tali crediti, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Sabelli;d) ha ritenuto inapplicabile la disposizione dettata dall’art.12 comma 4 bisdel d.P.R. n. 602/1973 ( introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021), in mancanza di una disposizione di diritto transitorio ad hoc che ne prevedesse la retroattività; per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S. con ricorso affidato a un unico motivo, del quale chiede l’accoglimento anche l’Agenzia dellaentrate nel suo controricorso;

Alessandra Sabelli e I.N.A.I.L. sono rimasti intimati; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 comma 4 bisdel d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021); deduce che la corte territoriale ha errato nel non dichiarare inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, come previsto dalla disposizione oggetto della censura, siccome disposizione di natura processuale e dunque applicabile anche ai giudizi pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore; il ricorso per impugnazione dell’estratto di ruolo è stato depositato dalla Sabelli il 09/10/2018 e la disposizione de qua è entrata in vigore il 21/10/2021; con la sentenza n.26283 dello 06/09/2022 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che segue:

«In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica aiprocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; facendo applicazione del principio di diritto al caso in esame deve concludersi che la corte territoriale ha violato l’art.12 comma 4 bis cit., escludendone l’applicazione al giudizio in corso; il ricorso deve per l’effetto essere accolto e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale affinché esamini l’eventuale sussistenza di alcuna delle eccezioni previste dalle lettere da a) ad f) dell’art.12 comma 4 bis cit.; la corte territoriale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizi