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Ordinanza — n. 31194/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding the six-month appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31194/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, violating the six-month statutory deadline for challenging the lower court's judgment. Although the appellant argued procedural defects regarding the tax agency's capacity and the statute of limitations, the Court prioritized the procedural bar of untimeliness. The decision rests on the principle that the appeal period begins upon the official deposit and publication of the contested judgment, which occurred in March 2019, making the October 2019 filing clearly excessive.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period prescribed by law, which commences from the date of the judgment's official deposit and publication.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations six-month period official deposit procedural bar opposizione tardiva deposito tardivo tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 cod.
Art. 360 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorrente propone tre motivi di doglianza, così rubricati: “1) Art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.
Art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.
artt. 24 d.lgs.46/99
per omessa ed erronea motivazione in ordine alla qualificazione dell’azione promossa avverso l’avviso di intimazione di pagamento e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs.46/99 e 615 c.p.c.
art. 2945 cod. civ
3 (violazione art. 2945 cod. civ.) e 5 c.p.c., violazione dell’art.
art. 112 c.p
civ.) e 5 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 327 cod. proc. civ
Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18569 del 22/09/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30386-2019 proposto da: NOLA CARLO, rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall'avvocato MAURO MEZZETTI; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO DE STEFANO; -controricorrente - nonché contro Oggetto R.G.N.30386/2019 Cron.

Rep. Ud.24/10/2025 I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO; -intimato - avverso la sentenza n. 163/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2019 R.G.N. 327/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Carlo Nola impugna la sentenza n. 163/2019 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento. Propone tre motivi di censura, cui resistono Agenzia delle Entrate – Riscossione e Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con controricorso.Cassa Forense eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché tardivo. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede ed INAIL è rimasto intimato.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Il ricorrente propone tre motivi di doglianza, così rubricati: “1) Art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e mancato esame in ordine alla carenza della capacità processuale dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2)Art. 360, comma 3, c.p.c. per omessa ed erronea motivazione in ordine alla qualificazione dell’azione promossa avverso l’avviso di intimazione di pagamento e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs.46/99 e 615 c.p.c. 3)Art. 360 n. 3 (violazione art. 2945 cod. civ.) e 5 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.

– Prescrizione quinquennale e nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)”. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, va rilevata l'inammissibilità dello stesso poiché tardivamente proposto. La sentenza gravata è stata pubblicata il 12 marzo 2019 e non è stata notificata, come risulta dallo stesso atto introduttivo. Come chiarito da questa Corte, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass.

Sez. Un., Sentenza n. 18569 del 22/09/2016). Il ricorso è stato notificato via Pec a tutti i controinteressati in data 4 ottobre 2019. Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la notifica del ricorso risulta ampiamente tardiva rispetto alla scadenza del termine semestrale, da ciò derivando l’inammissibilità dell’impugnazione, non applicandosi la sospensione feriale dei termini a lle controversie in materia di lavoro e previdenza e alle controversie inerenti, come nella specie, al la pretesa creditoria d i ente previdenziale per il versamento dei contributi e per il pagamento delle sanzioni, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro.

Dall’esito del giudizio discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrentiAder e Cassa Forense, liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito quanto ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi quanto a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor