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Ordinanza — n. 31187/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late counterclaim and orders fines for procedural violations in domestic labor dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31187/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of a counterclaim and the subsequent dismissal of the request for expedited trial. The lower court had rejected the worker's claim for unpaid wages based on a termination date, but the worker argued that witness testimony proved the employment continued until 2018. The Supreme Court ruled that the late submission of the counterclaim violated procedural preclusion rules and mandated the application of statutory fines regardless of the expedited trial request.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; Art. 96, n. 4 c.p.c.: The late filing of a counterclaim constitutes a procedural violation that renders the defense inadmissible and triggers mandatory fines, even when a request for expedited trial is granted.

Parole chiave

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late counterclaim procedural preclusion statutory fines expedited trial domestic labor dispute omitted fact procedural violation cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
380-bis c.p.c., rilevando che detto unico motivo “denunzia, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 369, n. 4 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
2599/2024, che ha chiarito che l'art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall'art.
Art. 96, n. 4 c.p.c.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Art. 13, n. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
36069/2023) 10.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
13799/2024); 8.le conseguenze in punto spese (non luogo a provvedere) per effetto della tardività del deposito del controricorso rilevano anche nel caso in esame, di trattazione del ricorso chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 370 c.p
2599/2024, che ha chiarito che l'art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall'art.
art. 366 c.p
art. 96 c.p
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19183/2016
Cass. n. 17034/2016
Cass. n. 10608/2025
Cass. n. 23921/2020
Cass. n. 13799/2024
Cass. n. 19641/2025
a seguito di proposta di definizione anticipata, con giudizio definito in conformità alla proposta; 9.ciò nei termini specificati da Cass. n. 19641/2025, nel senso che, dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art.
Cass. S.U. n. 10955/2024
Cass. S.U. n. 36069/2023
Cass. S.U. n. 4315/2020
Cass. S.U. n. 4315/2020); P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11362-2024 proposto da: MARIN ANGELA, rappresentata e difesa dall'avvocato CATERINA BIAFORA; -ricorrente - contro CARRA AMBROSINA MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA BRAGGION; -controricorrente – avverso la sentenza n. 365/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/10/2023 R.G.N. 260/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Lavoro domestico R.G.N.11362/2024 Cron. Rep. Ud01/10/2025 RILEVATOCHE 1.Angela Marin ha impugnato con un unico articolato motivo la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto in parte le sue domande proposte per il pagamento di differenze retributive dovute per l’attività di lavoro domestico svolta in favore di Ambrosina Maria Carra tra il 2010 e il 2018, ritenendo cessato il rapporto a dicembre 2014, e quindi estinti per prescrizione quinquennale gli eventuali crediti per differenze retributive rivendicati dalla lavoratrice con lettera p er venuta a parte datoriale il 30.1.2020; ha resistito con controricorso l’intimata; 2.la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando che detto unico motivo “denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo, la Corte territoriale, erroneamente valutato le deposizioni testimoniali che, diversamente da quanto ritenuto, dimostravano che il rapporto di lavoro non era cessato nel mese di dicembre 2014” e proponendo l’inammissibilità del ricorso, in quanto:

“L'accertamento in fatto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 (cfr. Cass. nn. 19183 e 17034 del 2016). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disposizione sopra richiamata ha introdotto "nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ''decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie." (Cass.

S.U. 7.4.2014 n. 8053). Le doglianze della ricorrente adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, operazione inammissibile in sede di legittimità”; 3.parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Ambrosina Maria Carra ha depositato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.il ricorso per cassazione è inammissibile; 2.come rilevato con la proposta di definizione accelerata, osserva il Collegio che l’unico motivo di ricorso si sostanzia nella proposta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale, che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); 3.infatti, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; 4.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il controricorso è stato depositato tardivamente, in violazione dell’art. 370 c.p.c. ratione temporis vigente, con conseguente sua improcedibilità; 5.infatti, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c. - che, dopo la modifica apportata dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato (Cass.

S.U. n. 7170/2024; cfr. anche Cass. n. 2599/2024, che ha chiarito che l'art. 370 c.p.c., nella versione modificata dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ricorso è diretto la notificazione all'altra delcontroricorso, palesandosi sufficiente il deposito di quest'ultimo, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di presentare memorie non precedutedalla tempestività del deposito in parola, le quali non possono essere riqualificate comecontroricorso, ancorchétardivo, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.) 6.questa Corte ha inoltre precisato (Cass. n. 10608/2025 e giurisprudenza ivi richiamata) che, in tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, iltardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né delcontroricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.; 7.invero, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., rimanendo a carico della parte inosservante delle regole del rito le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (cfr.

Cass. n. 23921/2020, n. 13799/2024); 8.le conseguenze in punto spese (non luogo a provvedere) per effetto della tardività del deposito del controricorso rilevano anche nel caso in esame, di trattazione del ricorso chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata, con giudizio definito in conformità alla proposta; 9.ciò nei termini specificati da Cass. n. 19641/2025, nel senso che, dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 - bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.; tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, che richiede altresì i presupposti per la pronunzia sulle spese, in ragione dello stesso effetto processuale della condanna, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma è diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (cfr. anche Cass.

S.U. n. 10955/2024 e S.U. n. 36069/2023) 10.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. S.U. n. 4315/2020); P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un