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Ordinanza — n. 31184/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's equitable reduction of professional damage compensation based on net salary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31184/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by a worker against an appellate court judgment that reduced professional damage compensation. The appellate court had equitably determined the damages at one-third of the worker's net salary rather than the gross salary claimed by the employer. The court held that the appellate court's discretionary choice of the net salary parameter was a valid exercise of its power and not subject to review in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1226 c.c.: The appellate court's equitable determination of professional damage using net salary as a parameter is not subject to cassation review as it falls within the judge's discretionary power to assess facts and apply criteria for liquidation.

Parole chiave

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professional damage compensation equitable assessment net versus gross salary appellate court discretion cassation admissibility labor law damages legality proceeding restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello applicato per la quantificazione del danno il parametro della retribuzione netta (pari ad €.2.200,00) indicata nel prospetto paga di gennaio 2016 in luogo della retribuzione mensile pari ad €.3.723,23.
Art. 1226 c.c.
2.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1226 del c.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002
12.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a n
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26930-2024 proposto da: SANTOMIERI DANTE ENEA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIALUCIA D'ALOISIO; -ricorrente - contro STELLANTIS EUROPE S.P.A. GIÀ FCA ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIANO MORGESE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 31/2024 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/06/2024 R.G.N. 155/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

Fatti di causa La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in atti , pronunciando sugli appelli principale e incidentale, proposti, Oggetto R.G.N.26930/2024 Cron. Rep. Ud.01/10/2025 rispettivamente, da Stellantis Europe S.p.A. già FCA Italy S.p.A. e da Santomieri Dante Enea avverso la sentenza del tribunale di Campobasso ha rigettato l'appello incidentale e accolto per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, ha rideterminato in € 53.533,33 oltre accessori, la somma che l'appellante era condannata a liquidare all'appellato a titolo di risarcimento del danno professionale.

A fondamento della sentenza la Corte d'appello ha ritenuto provato il demansionamento del lavoratore e per quanto riguarda la liquidazione dei danni, alla luce della durata e della gravità del demansionamento, ha ritenuto congrua la commisurazione del danno pari ad un terzo della retribuzione effettivamente percepita dallo stesso lavoratore, desumibile dalla busta paga di gennaio 2016 in atti, allegata da entrambe le parti, pari ad € 2200 netti; reputando invece eccessiva la liquidazione parametrata alla retribuzione lorda effettuata dal giudice di prime cure.

Avverso la sentenza proposto ricorso per cassazione Santomieri Dante Enea con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito Stellantis Europe S.p.A. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. per non avere la Corte di appello esplicitato in alcun modo il percorso logico seguito nella rideterminazione del danno professionale patito dal lavoratore 1.1.- Il motivo di ricorso investe la motivazione della sentenza ed è infondato avendo la Corte di appello, nell’esercizio del proprio potere di determinare il danno professionale in via equitativa, ritenuto congrua la commisurazione del danno alla professionalità pari ad un terzo della retribuzione effettivamente percepita dallo stesso lavoratore, desumibile dalla busta paga di gennaio 2016 in atti, allegata da entrambe le parti, pari ad € 2200 netti, piuttosto che quella commisurata all’importo lordo.

Si tratta di una motivazione succinta, ma logica e rispondente all’ordinamento; laddove invece come è noto, è denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale nella quadruplice nota declinazione che le Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia. 2.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1226 del c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello applicato per la quantificazione del danno il parametro della retribuzione netta (pari ad €.2.200,00) indicata nel prospetto paga di gennaio 2016 in luogo della retribuzione mensile pari ad €.3.723,23. 2.1.

Il secondo motivo è inammissibile perché mira alla rivalutazione del parametro posto dalla Corte di merito allabase della determinazione del danno effettuata sulla scorta di paramenti discrezionali ed equitativi non sindacabili in sede di legittimità, ove il giudice consideri i fatti allegati ed indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, come appunto nel caso di specie.

3. Il terzo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla base di calcolo dell'importo (per intero) dell'ultima retribuzione mensile, poiché ove la Corte di appello avesse considerato i fatti dedotti dal ricorrente non avrebbe potuto quantificare il danno professionale sulla base della retribuzione netta di €.2.200,00, frutto della tardiva contestazione di Stellantis, bensì sulla base della retribuzione mensile lorda indicata dal ricorrente. 3.1. Il motivo è inammissibile perché esso non denuncia l’omessa valutazione di alcun fatto decisivo discusso tra le parti, posto che il preteso fatto omesso relativo alla retribuzione lorda è stato in realtà valutato e ritenuto “incongruo” dalla Corte di merito ai fini della dimostrazione del danno.

Inoltre, non può esistere alcuna tardiva contestazione proveniente dalla datrice di lavoro posto che la determinazione del danno è un’operazione rimessa alla liquidazione equitativa del giudice e non può essere vincolata dalle deduzioni delle parti; oltre tutto che l’onere della tempestiva e specifica contestazione investe soltanto i fatti costitutivi della domanda e non quelli secondari, ovvero le circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi. 10.- Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. 11-Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente. 12.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a n