Cassation Court partially revokes late filing dismissal due to factual error regarding timely service of counter-petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially revoked an earlier order dismissing a late counter-petition because the lower court incorrectly determined the service date. The appellant argued that service was timely based on postal records, while the respondent had not contested this specific factual error. The court found the lower court's finding of untimeliness to be factually incorrect and ordered the respondent to pay the appellant's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A factual error regarding the timeliness of service of a counter-petition renders the dismissal of that petition inadmissible, thereby obliging the opposing party to bear the costs of the revocation proceeding.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 474-2025 proposto da: CARDILLI LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CAMERINI, ANNA ROSSI; -ricorrente - contro ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D'ABRUZZO; -intimata – avverso l'ordinanza n. 25746/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2024 R.G.N. 13579/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Revocazione R.G.N.474/2025 Cron. Rep. Ud01/10/2025 RILEVATOCHE 1. con ordinanza n. 25746/2024 , questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ARA (Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo) avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che, a sua volta, aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannata a pagare all’originario ricorrente Luigi Cardilli la complessiva somma di € 50.690,79per i titoli dedotti in giudizio;
2. per quanto qui rileva, con riguardo alle spese del giudizio di legittimità (§ 3) questa Corte affermava: “Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardiva costituzione del controricorrente. Infatti il controricorso risulta notificato in data 08/07/2020 (rectius avviato alla notifica in data 06/07/2020), quindi oltre i quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 21/05/2020. Pertanto va applicato il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168/2016, conv. dalla legge n. 196/2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissataudienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessuna attività difensiva è più consentita (Cass. ord. n. 239221/2020;
Cass. ord. n. 4428/2022). Ne consegue l’insussistenza del diritto del controricorrente al rimborso delle spese processuali”.
3. con il presente ricorso , illustrato da memoria, Luigi Cardilli chiede la revocazione in parte qua dell ’ordinanza suddetta; controparte non ha qui svolto attività difensiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. parte ricorrente chiede la revocazione parziale dell’ordinanza “ perché il Collegio che l’ha adottata ha erroneamente ritenuto e dichiarato la tardività della notifica del controricorso”; ciò perché “E’ vero, infatti, come indicato nell’ordinanza, sopra trascritta, che il controricorso è stato “avviato alla notifica”, a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 53/1994, in data 6.7.2020, ma non è vero, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio giudicante, che il ricorso fosse stato notificato al controricorrente Cardilli in data 21.5.2020”;
“la notifica del ricorso dell’ARA è avvenuta a mezzo del servizio postale, mediante consegna al sottoscritto difensore del plico contenente il ricorso in data 27.5.2020, come da relativo avviso di ricevimento depositato dall’ARA stessa”; afferma, pertanto, che il controricorso è stato tempestivamente notificato il 6.7.2020, nel termine di 40 giorni stabilito dal codice di rito;
2. effettivamente, dalla documentazione in atti (in particolare, avviso di ricevimento della raccomandata di notifica del ricorso) risulta la correttezza della ricostruzione della sequenza temporale operata dall'odierna parte ricorrente per revocazione;
3. dunque, il collegio dell’ordinanza n. 25746/2024 è incorso in errore di fatto (anche per difficoltà di lettura del documento); pertanto, non risultano ragioni per ritenere tardivo il controricorso e dunque per derogare all'ordinaria regola della soccombenza;
4. l'ordinanza n. n. 25746/2024 deve dunque essere revocata con riferimento al § 3 della motivazione in diritto, a partire dall'affermazione: “Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardiva costituzione del controricorrente”;
5. decidendo nel merito, pertanto, ARA deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione concluso con ordinanza n. 25746/2024 in favore di Luigi Cardilli, in ragione della soccombenza, spese liquidate, con riferimento ai valori medi del corrispondente scaglione, come da dispositivo;
6. tenuto conto del fatto che controparte non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione e della natura dell’errore, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dello stesso; P.Q.M La Corte revoca parzialmente l’ordinanza n. 25746/2024, in accoglimento del ricorso per revocazione presentato da Luigi Cardilli. Condanna ARA - Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo alla rifusione in favore di Luigi Cardillidelle spese del giudizio di cui all’ordinanza di questa Corte n. 25746/2024, che liquida in € 5.000per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Compensa le spese del prese