Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31179/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for unpaid salary differences due to statute of limitations and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31179/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Pietro Meglio's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his claim for unpaid salary differences. The lower court found the claim time-barred by the five-year limitation period and procedurally flawed due to a lack of specific allegations regarding superior duties and improper joinder of a separate claim for the thirteenth-month salary. Consequently, the appeal was dismissed because the plaintiff failed to demonstrate a valid interest in splitting the litigation or overcome the statutory bar.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2944 c.c.; Art. 183 c.p.c.: Claims based on the same constitutive fact and within the same potential res judicata scope must be joined unless an objectively assessable interest in fractional protection is proven.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations salary differences procedural joinder thirteenth month salary Cassation appeal rivalutazione dei salari tredicesima compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2944 c.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 366, comma 1 n.6 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia per assoluto difetto di specificità in quanto parte ricorrente, in violazione del precetto di cui all’art. 366, comma 1 n.6 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contr

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 23535/2019
115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.
Sez. Un.n. 4090/2017
Sez. Un. n. 23535/2019
Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11624-2023 proposto da: MEGLIO PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA PASTORE; -ricorrente - contro S.I.T. -SOCIETÀ IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.; -intimata – avverso la sentenza n. 1014/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2023 R.G.N. 1438/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Oggetto R.G.N.11624/2023 Cron. Rep. Ud18/09/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di Pietro Meglio intesa alla condanna di S.I.T. -Società Impianti Tecnologici s.r.l. (da ora SIT) della somma di euro 49.371,72 oltre accessori, a titolo di differenze retributive maturate in ragione del rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo dal 17.9.2008 al 10.11.2015.

2. La Corte di merito, pur convenendo sulla fondatezza delle censure del lavoratore intese a negare la identità della domanda azionata nel presente giudizio (avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive connesse all’asserito espletamento di mansioni superiori a quelle di inquadramento) con altra domanda giudiziale nei confronti di SIT (avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive maturate nel livello di inquadramento) e pur convenendo sul mero valore di quietanza e non di rinunzia abdicativa della dichiarazione di non avere null’altro a pretendere resa dal Meglio al momento del pagamento del tfr, ha ritenuto infondata la pretesa retributiva azionata nel presente giudizio; ciò sia per decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di cessazione del rapporto -il 10 novembre 2015 - e la notifica del ricorso giudiziale avvenuta il 1 marzo 2021, sia perché comunque priva di pregio ; l a domanda introduttiva non conteneva infatti concrete allegazioni circa il preteso svolgimento di mansioni superiori ed inoltre non riportava le declaratorie di riferimento, i relativi elementi distintivi e le ragioni per le quali le mansioni svolte, genericamente indicate, dovevano inquadrarsi nel livello rivendicato (il 6°) del contratto collettivo applicabile; come inoltre dedotto da SIT, alla stregua del c.c.n.l. di riferimento il livello 6° risultava essere inferiore al livello 4° di formale inquadramento e tanto determinava sostanziale incomprensibilità della domanda.

Quanto alla domanda subordinata, di pagamento della tredicesima mensilità, asseritamente non corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, la Corte riteneva la stessa inammissibile perché p roposta in palese violazione del divieto di frazionamento delle domande, non avendo il lavoratore minimamente allegato l’interesse ad introdurla separatamente rispetto a quella in precedenza azionata, intesa al pagamento di differenze retributive maturate in relazione al livello di formale inquadramento.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Pietro Meglio sulla base di tre motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la pretesa azionata estinta per decorso del termine di prescrizione, termine che, sulla scorta di precedente di questa Corte (Cass. n. 10016/2017), assume interrotto con il solo deposito nella cancelleria del giudice adito del ricorso giudiziale; richiama inoltre ulteriore documentazione.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 . c.p.c. erronea ed illogica motivazione su un punto decisivo con riferimento al rigetto della domanda relativa alla tredicesima mensilità contestando la ritenuta violazione del divieto di frazionamentodel credito.

3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche in merito all’immotivato rigetto di prova testimoniale e di interrogatorio formale.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Le censure articolate risultano infatti intese a contrastare la decisione impugnata esclusivamente sotto il profilo del ritenuto decorso del termine di prescrizione, senza che venga sviluppata alcuna critica alle ulteriori argomentazioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto in ogni caso la domanda del tutto infondata per carenza di concreta allegazione e conseguentemente prova del preteso diritto al diverso inquadramento rivendicato. Il giudice di appello si è infatti soffermato sulla mancata indicazione delle declaratorie contrattuali dei due livelli interessati e sul fatto alla stregua del c.c.n.l. di riferimento il livello preteso (6°) risultava inferiore a quello di inquadramento (4°) di talché la domanda risultava incomprensibile.

Tale nucleo argomentativo, nel ragionamento decisorio della Corte, si configura quale autonoma ratio decidendi, idonea di per sé sola a sorreggere la statuizione di rigetto. Pertanto onde impedire il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto era necessario che anche tale ratio decidendifosse aggredita con specifica censura, come, viceversa, non avvenuto, né con il motivo in esame né con gli altri motivi articolati in ricorso. In relazione al primo motivo si ravvisa pertanto un difetto di interesse ad impugnare in capo all’odierno ricorrentestante il passaggio in giudicato della statuizione di rigetto(Cass. n. 675/1986).

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 5.1. La statuizione della Corte di appello risulta infatti conforme al principio di diritto stabilito da Cass. Sez. Un.n. 4090/2017 secondo il quale Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. 5.2.

Premesso, infatti, che, per come pacifico, il Meglio ha agito in separato giudizio nei confronti di SIT per rivendicare il pagamento di differenze retributive connesse al medesimo rapporto di lavoro, differenze estranee alla pretesa azionata in questa sede in quanto non collegate all’asserito svolgimento di mansioni superiori, deve ritenersi integrata la condizione –pretese fondate sullo stesso fatto costitutivo e inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato-che imponeva all’odierno ricorrente di azionare la domanda relativa alla tredicesima mensilità nel giudizio avente ad oggetto le differenze maturate nell’ambito delle mansioni di inquadramento.

Né parte ricorrente, come suo onere, ha allegato,prima ancora che dimostrato , la esistenza di uno specifico interesse idoneo a giustificare una tutela processuale frazionata in relazione allo specifico emolumento oggetto di pretesa.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia per assoluto difetto di specificità in quanto parte ricorrente, in violazione del precetto di cui all’art. 366, comma 1 n.6 c.p.c. non trascrive le istanze istruttorie del cui mancato accoglimento si duole sia per la considerazione che non risulta impugnata la autonoma ratio decidendi della decisione di appello, intrinsecamente giustificativa del mancato espletamento di attività istruttoria, rappresentata dalla carenza di allegazioni del ricorso di primo grado in ordine alle mansioni superiori asseritamente espletate( v. paragrafo 4.1.).

7. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contr