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Decreto — n. 31133/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31133/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing TRE-C SOC COOP ARL IN LIQUIDAZIONE and others, had previously lost at the Milan Court of Appeal regarding an INPS decree. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, no further substantive review of the labor dispute occurred, and the proceedings were terminated without cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation judgment.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period formal renunciation Civil Procedure Code procedural default judgment termination cooperativa di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29260/2020 R.G. proposto da: TRE-C SOC COOP ARL IN LIQUIDAZIONE, VOKRRI EDUART, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MUSTI unitamente all’avvocato ANDREA FORTUNAT -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.314/2020 depositata il 29/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 29260/2020 Numero sezionale 1008/2025 Numero di raccolta generale 31133/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 29260/2020 Numero sezionale 1008/2025 Numero di raccolta generale 31133/2025 Data pubblicazione 28/11/2025