Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing commercial lawyers, had not acted to preserve the right to a ruling despite the lapse of time. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the right, resulting in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17164/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PESSI unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA -ricorrente- contro ALFONSO LANCELLOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SPADARO unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO RAGOZINI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1226/2022 depositata il 06/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17164/2022 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 31122/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 17164/2022 Numero sezionale 1007/2025 Numero di raccolta generale 31122/2025 Data pubblicazione 28/11/2025