Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Loiero Luca, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Inarcassa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period following the proposal results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10783/2025 R.G. proposto da: LOIERO LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO COLANTONI unitamente all’avvocato CLAUDIO ALBANESE -ricorrente- contro INARCASSA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO GAMBACCIANI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.381/2025 depositata il 30/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10783/2025 Numero sezionale 1005/2025 Numero di raccolta generale 31100/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 10783/2025 Numero sezionale 1005/2025 Numero di raccolta generale 31100/2025 Data pubblicazione 28/11/2025