Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Imbimbo Gomme Srl, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties, including INPS, INAIL, and the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23502/2024 R.G. proposto da: IMBIMBO GOMME SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE -ricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE DE ROSE unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI -controricorrente- contro INAIL, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE PONTONE unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA' -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1286/2024 depositata il 14/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23502/2024 Numero sezionale 1003/2025 Numero di raccolta generale 31095/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito per ADER e oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge per INPS e INAIL. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 23502/2024 Numero sezionale 1003/2025 Numero di raccolta generale 31095/2025 Data pubblicazione 28/11/2025