Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, ARES 118, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondents, Bonaldo Stefano and others, argued for the dismissal of their appeal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the right to appeal, thereby terminating the litigation and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7994/2025 R.G. proposto da: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA (ARES) 118, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BERRETTA -ricorrente- contro BONALDO STEFANO, EVANGELISTA DANILO, PARISELLA MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.3312/2024 depositata il 08/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7994/2025 Numero sezionale 1001/2025 Numero di raccolta generale 31060/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Antonio Rosario Bongarzone. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 7994/2025 Numero sezionale 1001/2025 Numero di raccolta generale 31060/2025 Data pubblicazione 27/11/2025