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Decreto — n. 31056/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31056/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31056/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4988/2025 R.G. proposto da: ARIF PUGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA ZUPA -ricorrente- contro LIONETTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA DE PASCALI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n.1580/2024 depositata il 10/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31056/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4988/2025 Numero sezionale 1000/2025 Numero di raccolta generale 31056/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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obbligo di prestazione anticipata proposta di giudizio proseguimento dell'erogazione delle prestazioni assistenza ulteriore probabilità di successo del ricorso accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4988/2025 R.G. proposto da: ARIF PUGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ELENA ZUPA -ricorrente- contro LIONETTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA DE PASCALI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n.1580/2024 depositata il 10/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4988/2025 Numero sezionale 1000/2025 Numero di raccolta generale 31056/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Anna Maria De Pascali. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 4988/2025 Numero sezionale 1000/2025 Numero di raccolta generale 31056/2025 Data pubblicazione 27/11/2025