Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Vanzetto Patrizio, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the State argued the procedural lapse was fatal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, leading to the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18363/2024 R.G. proposto da: VANZETTO PATRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LEONE -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 88/2024 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 27/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18363/2024 Numero sezionale 996/2025 Numero di raccolta generale 30972/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti atteso che la questione è rimasta dibattuta sino alla pronuncia della Corte di Giustizia, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 23/10/2025 Il Consigliere Delegato Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 18363/2024 Numero sezionale 996/2025 Numero di raccolta generale 30972/2025 Data pubblicazione 26/11/2025