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Sentenza — n. 30821/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding dismissal for just cause based on investigative control findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Domenico Tedone's appeal against his dismissal for just cause by the Bari Court of Appeal. The lower court upheld the dismissal based on evidence from an investigative agency confirming the employee's unauthorized vehicle stops during his guard shift, rejecting claims of retaliation or procedural violations. The court affirmed that the appellate judge correctly applied presumptive reasoning and did not violate the right to defense by not detailing the specific investigative methods in the dismissal notice.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2, 3, 4 St. Lav.: The court of appeal's use of presumptive reasoning to form its conviction, provided it is adequately motivated, falls within the exclusive power of the fact-finding judge and is not subject to cassation review unless the reasoning is absolutely illogical.

Parole chiave

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dismissal for just cause investigative control presumptive reasoning right to defense appellate review limits condotta illecita della polizia mancanza di disciplina inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n.
Art. 2, 3, 4 St. Lav.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2 d.
Art. 13, comma 1 - quater d.p.r. n. 115/2002
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.
art. 345 c.p
art. 112 c.p
violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 1345 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5279/2020
Cass. 10847/2007
Cass. 15737/2003
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Ordinanza — n. 32140/2024 — snciv
Cassation court dismisses disciplinary dismissal appeal, upholding employer's right to define facts and dismiss for breach of trust.
Ordinanza — n. 22379/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding disciplinary dismissal for accepting bribes, ruling procedural defects and lack of comparative evidence inadmissible.
Ordinanza — n. 13385/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses employee's appeal against dismissal for fraudulently claiming unnecessary overtime pay.
Ordinanza — n. 32679/2021 — snciv
Cassation Court dismisses appeal against dismissal for late clocking-in, ruling no deceptive conduct occurred.
Ordinanza 338/2000
Italian Constitutional Court dismisses challenge to public security law requiring no criminal record for private security guards. The court rejects the argument that the law violates constitutional principles regarding proportionality and administrative impartiality. The decision confirms that the specific provision remains valid despite the gravity of the offense and the lack of appeal. The court emphasizes that the law does not distinguish between the severity of the crime or the length of the sentence. Consequently, the requirement for a clean criminal record is upheld as a legitimate regulatory measure. This ruling reinforces the stability of existing administrative regulations concerning private security employment. The court finds no constitutional defect in the legislative framework governing this sector.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21461-2024 proposto da: TEDONE DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO PETRAROTA; -ricorrente - contro CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI DI RUVO DI PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 898/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/07/2024 R.G.N. 1668/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato VITO PETRAROTA. Oggetto R.G.N.21461/2024 Cron. Rep. Ud.08/10/2025 FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dell’odierno ricorrente intesa all’accertamento della illegittimità/nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli dal Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente di avere, in tre occasioni, durante il turno di guardia, fermato l’autovettura e stazionato all’interno di essa laddove dal rapporto di servizio redatto dal ricorrentemedesimo risultava che nella stessa fascia oraria il lavoratore si era recato in località differenti.

La Corte di merito, per quel che qui rileva, ha convenuto con il giudice di prime cure sulla legittimità dell’attività investigativa posta in essere dall’agenzia a tal fine incaricata dal Consorzio in quanto il “controllo” era diretto all’accertamento di condotte illecite diverse dal mero inadempimento della prestazione lavorativa e sul fatto che le condotte ascritte avevano trovato riscontro nel compendio probatorio ed in particolare nella deposizione testimoniale resa dagli investigatori dell’agenzia i ncaricata ; ha confermato, anche alla luce di precedenti disciplinari per fatti analoghi sanzionati con misura conservativa, la sussistenza della giusta causa di licenziamento ed escluso il dedott o carattere ritorsivo della condotta datoriale; ha ritenuto inammissibile per violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto tardiva e comunque infondata nel merito,la deduzione di violazione del diritto di difesa del dipendente per non avere il Consorzio dato contezza, sia nella missiva di contestazione dell’addebito, sia nella intimazione di licenziamento, delle modalità di attuazione del controllo (se per il tramite di agenzie investigative, sistemi di rilevazione quali GPS o satellitari ).

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Domenico Tedone sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso Entrambe le parti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2, 3 e 4 St. Lav., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo “il controllo” datoriale effettuato per il tramite di agenzia investigativa; sostiene infatti che il detto controllo concerneva, come non consentito, l’adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato durante l’orario di lavoro del dipendente Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.; sostiene che poiché né dalla relazione investigativa né dal materiale fotograficoera dato evincere la riferibilità ad esso Tedone dei fatti ascritti, difettava lo stesso presupposto di base – fatto noto – necessario per lo sviluppo del ragionamento presuntivo seguito dal giudice di appello.

In questa prospettiva si contesta il carattere di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari utilizzati nel pervenire all’accertamento della responsabilità disciplinare. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ampliato la motivazione alla base del licenziamento, rappresentata unicamente dalle condotte indicate nella contestazione disciplinare; la Corte di merito aveva infatti fatto riferimento anche a precedenti addebiti del lavoratore che,diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito, erano stati oggetto di contestazione da parte di esso lavoratore 4.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2 d. lgs. n. 23/2015 e dell’art. 1345 c.c.; censura la sentenza impugnata per avere escluso la natura ritorsiva o comunque il motivo illecito determinante posto a base del recesso datoriale, recesso che il ricorrente asserisce originato dalle denunzie di esso lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di tempestività dell’adempimento dell’obbligo retributivo. Richiama gli esiti della prova testimoniale assumendo che dalla stessa emergevano indizi univoci circa la natura ritorsiva del licenziamento.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. La Corte di merito ha accertato che a fronte di ripetute lamentele dei propri clienti il Consorzio aveva ritenuto di intensificare i controlli sull’attività dei dipendenti e che di tale intento erano stati resi edotti i lavoratori tramite preventiva comunicazione; le verifiche disposte dal Consorzio riguardavano il controllo sull’adempimento dell’obbligazione lavorativa, affidato al Direttore del Consorzio medesimo, sia, nel contempo, il controllo sui comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti e/o fraudolenti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, controllo quest’ultimo affidato ad agenzia investigativa ritenuto infondata la denunzia di illegittimità delle indagini investigative poste a base della contestazione disciplinare sul presupposto che il controllo disposto dal datore di lavoro per il tramite di agenzia investigativa esulava dall’ambito della verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa essendo inteso alla verifica della realizzazione di comportamenti non consentiti, estranei dalla normale attività lavorativa esso era pertanto sottratto alle prescrizioni poste dagli artt. 2, 3 e 4 L. n. 300 del 1970. 5.2.

Tale accertamento, sorretto peraltro da doppia conforme non è sindacabile in sede di legittimità avendo questa Corte precisato che “l’accertamento circa la riferibilità (o meno) del controllo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativa rappresenta una indagine che compete al giudice del merito, involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto” (in termini, da ultimo, v. Cass. n. 22051 del 2024). Il convincimento della Corte territoriale si è basato sull'attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale con escussione degli investigatori, attività rientrante nei poteri di controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, ove è stato accertato che, per diversi giorni, il lavoratore aveva adottato un comportamento illecito idoneo a raggirare il datore di lavoro e a ledere non solo il patrimonio aziendale ma anche l’immagine e la reputazione dell’azienda all’esterno. 5.3.

Le conclusioni tratte dalla Corte di merito sulla base di tale accertamento sono conformi a diritto, avendo questa Corte chiarito che In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.(Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 ( Cass. n. 8710/2025) 6.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, seppur formalmente veicolato sotto forma di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtàtende solo a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie sotto il profilo della loro idoneità a sorreggere il ragionamento presuntivo. 6.1. Ciò in contrasto con il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale le presunzioni semplici, che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, sono espressione di un potere istituzionalmente demandato a detto giudice o al quale spetta valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omessoesame di un punto decisivo ( v. fra le altre, Cass. n.5279/2020, Cass 10847/2007, Cass.15737/2003) 7.

Il terzo motivo di ricorso è infondato. 7.1. Invero, alla stregua della medesima illustrazione delle censure articolate con il motivo in esame non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; in particolare, deve escludersi la dedotta sostituzione dei fatti costitutivi della pretesa azionata posto che nell’economia della decisione di secondo grado, il riferimento ai precedenti disciplinari del lavoratore si colloca quale mera argomentazione aggiuntiva alle condivise ragioni del primo giudice, nell’ambito della verifica della gravità della condotta oggetto di addebito (sentenza, paragrafo 8.3) senza in alcun modo incidere sull’individuazione delle condott e oggetto d i contestazione disciplinare.

8. Il quarto motivo è inammissibile perché, ancora una volta, parte ricorrente utilizza lo schermo formale del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per sollecitare una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito.

9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del