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Decreto — n. 30809/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30809/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30809/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6500/2023 R.G. proposto da: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’-ANM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Manselli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ANNARITA CAIAZZA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’av.to Nerino Allocati con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4451/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 30809/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 6500/2023 Numero sezionale 989/2025 Numero di raccolta generale 30809/2025 Data pubblicazione 24/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro restituzione del termine scaduto dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4451/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6500/2023 R.G. proposto da: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’-ANM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Manselli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ANNARITA CAIAZZA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’av.to Nerino Allocati con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4451/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 6500/2023 Numero sezionale 989/2025 Numero di raccolta generale 30809/2025 Data pubblicazione 24/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 6500/2023 Numero sezionale 989/2025 Numero di raccolta generale 30809/2025 Data pubblicazione 24/11/2025