Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new constitutional issue not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the worker to pay the company's legal costs. The worker argued that the lower court violated the Constitution regarding contract classification and pay tables, but the court rejected this as a novel issue. Since the Constitutional question was not raised or argued in the previous appellate judgment, it falls outside the scope of the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 36 Cost.: A cassation appeal is inadmissible if it raises a novel constitutional issue not previously deduced and argued before the court of first instance or the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26460-2021 proposto da: DAHAB HAMID ABD EL MAKSOUD ABD EL GHAFAR, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI; -ricorrente - contro OFB CILINDRI OLEODINAMICI DEI F.LLI BIANCHINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ANELLI, ADRIANA VASSALINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 213/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2021 R.G.N. 39/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Differenze retributive R.G.N.26460/2021 Cron. Rep. Ud.02/10/2025 RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Brescia, per quanto qui ancora rileva, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto di tutte le domande) condannava la società in epigrafe al pagamento in favore del lavoratore in epigrafe della somma di € 2.759,83 a titolo di TFR, oltre accessori, a titolo di responsabilità solidale (quale committente in rapporto di appalto con la società di cui il lavoratore era dipendente) exart. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003; 2.per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con un unico motivo, illustrato da memoria; resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE 1. p arte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., in relazione all’inquadramento contrattuale disciplinato dall’art. 17 del CCNL metalmeccanico artigiano 16.6.2011 e alle relative tabelle retributive;
2. il motivo è inammissibile, per novità della questione relativa alla violazione dell’art. 36 Cost.;
3. in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 18018/2024);
4. in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione a parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
5. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dov