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Ordinanza — n. 30774/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on school staff exclusion, ruling the Ministry's challenge to the diploma violated res judicata principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against the lower court's decision to reinstate Simone Mariella in the school staff ranking. The Ministry argued that the diploma obtained in 2013 was invalid because the issuing institution lacked parity at the time, yet the lower court found this issue non-controversial. The court held that since the Ministry had not contested the diploma's validity in the prior judgment, the principle of res judicata barred it from raising this new objection.

Regesto Legislator

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Art. 29 c.p.c.; Art. 32 c.p.c.: The principle of res judicata precludes a public administration from contesting the validity of a document previously accepted by the court when such validity was not challenged in the prior proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata public administration school staff ranking diploma validity non-controversial issue administrative appeal judicial precedent anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 c.p.c.
Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
Art. 32 c.p.c.
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Cass.Sez. 9938 del 2014
dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art.
art. 2909 c.c
Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Cass.Sez. n. 9938 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20898-2023 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro SIMONE MARIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTIANO DALLA TORRE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2023 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 01/09/2023 R.G.N. 53/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA - PERSONALE ATA - ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE R.G.N.20898/2023 Cron. Rep. Ud.09/09/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Gorizia, la signora Mariella Simone chiedeva la disapplicazione del decreto n. 1639/2021 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del merito (MIM)l’aveva esclusa dalla graduatoria permanente ATA per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo di accesso.

2. Il Tribunale accogli eva la domanda della Simone con sentenza n. 43/2022, ritenendo che ai fini dell’inserimento in graduatoria rilevasse l’esecuzione del servizio indipendentemente dall’aver già conseguito il diploma triennale, nel frattempo intervenuto. Tale pronuncia, decorso il termine breve per l’impugnazione, passava in giudicato.

3. Conseguentemente, la Simone veniva reinserita con riserva in graduatoria e veniva nuovamente esclusa sulla base de gli ulteriori controlli effettuati sull’attestato di qualifica professionale triennale conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto Professionale, da cui era emerso che quest’ultimo non poteva rilasciare all’epoca titoli di studio validi, poiché la parità gli era stata riconosciuta solo a decorrere dall’a.s. 2013/2014; di conseguenza, il servizio prestato dalla Simone nel periodo 2017/2021 era da ritenersi di mero fatto e, quindi, non poteva essere valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria.

4. Mariella Simone adiva nuovamente il Tribunale per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi, sul presupposto che lo stesso violava il precedente giudicato Simone fondato (anche) sul la circostanza che il Ministero non avesse contestato, nel c orso della precedente causa, la validità del suo inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto in forza del quale ella aveva prestato il pregresso periodo di servizio; e che quindi, in virtù del principio di diritto secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la questione della validità ed utilizzabilità del titolo di studio del 2013 ai fini dell’inserimento nella graduatoria non poteva più essere fatta valere.

5. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’esclusione dalla graduatoria della Simone costituiva violazione del giudicato.

6. La Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello proposto dall’amministrazione. 6.1. In primo luogo, la Corte riteneva che il Ministero non potesse eccepire di non essere a conoscenza - quando si è costituito nel primo giudizio promosso dalla sig.ra Simone contro il citato decreto prot. n. 1639 del 27/7/2021 - che il periodo di servizio pregresso fatto valere dalla sig.ra Simone ai fini dell'accesso alla graduatoria permanente ATA 24 mesi era stato prestato dalla lavoratrice sulla base dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto da lei ottenuto grazie ad un titolo privo di valore legale (in quanto rilasciato da un Istituto privo all'epoca dello status di scuola paritaria)e, pertanto , che tale periodo di servizio non era valutabile.

Ed invero, tale circostanza era ben nota all’amministrazione scolastica, sin dal primo grado di giudizio sfociato nella sentenza passata in giudicato. 6.2. In secondo luogo , la Corte territoriale escludeva un rapporto di pregiudizialità fra la controversia sottoposta al suo scrutinio e quella precedente che ha portato alla sentenza n.43/2022, ed in particolare della questione relativa all'accertamento della validità del diploma di qualifica conseguito dalla sig.ra Simone nell'a.s. 2012/2013. Ad avviso della Corte distrettuale, Il Tribunale di Gorizia nella sentenza passata in cosa giudicata non si è, infatti , occupato (direttamente) di questo tema, avendo invece statuito sul diritto della sig.ra Simone ad essere inserita nella graduatoria permanente ATA 24 mesi e,quindi, sull'esistenza dei necessari requisiti, fra cui l'avere la lavoratrice già prestato almeno 24 mesi di legittimo servizio, ritenendo tale requisito sussistente, e ciò sulla base dell'osservazione che il Ministero non aveva contestato che la sig.ra Simone fosse stata validamente inserita nella graduatoria di circolo e di istituto, ma solo che questo periodo di servizio fosse utile ai fini della graduatoria permanente ATA 24 mesi). 6.3 Pertanto, ad avviso della Corte di Appello, il diritto della sig.ra Simone ad essere inserita nella graduatoria permanente ATA 24 mesi e,quindi, l'esistenza dei requisiti a ciò occorrenti è coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Gorizia 43/2022 e, quindi , non può più essere rimess o in discussione.

Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il Ministero con un motivo di ricorso cui resisteva la dipendente con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n.

3) c.p.c. Il Ministero lamenta che la C orte d i A ppello avrebbe erroneamente allargato l’ambito di applicabilità del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in quanto, se è indubbio che lo stesso incida non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, non si estende a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”. 1.1. In particolare, parte ricorrente rileva che la questione della validità del titolo di studio, in quanto ritenuta estranea al giudizio di primo grado deciso con sentenza n. 43/2022, costituisca una questione nuova rispetto al giudizio successivo e,quindi, non coperta dal giudicato.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare anche di recente che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022). 2.2 Il giudicato però non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).

3. Ciò posto, è da rilevarsi che nella specie la Corte di appello abbia correttamente applicato i principi soprariportati in tema di giudicato, rilevando che nel giudizio sfociato nella sentenza n. 43/2022 il Ministero, a fronte della domanda avente ad oggetto l’inserimento in graduatoria della Simone, non ha posto in discussione la legittimità astratta del titolo di studio allegato alla domanda ai fini dell’inserimento in graduatoria. Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che nella sentenza n. 43/2022 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato la questione della legittimità o meno dell'inserimento della sig.ra Simone nelle graduatorie di circolo e di istituto "estranea alla...controversia", non nel senso di estranea alla materia del contendere (e cioè al perimetro delle questioni di fatto e di diritto rilevanti per la decisione), ma nel senso di "non controversa" ovvero "incontestata" (e quindi pacifica tra le parti).

4. Conseguentemente, la Corte ha correttamente ritenuto sussistere i presupposti per il giudicato sul punto non potendosi più statuire in ordine alla validità o meno del titolo di studio quale elemento costitutivo del diritto all’inserimento nella graduatoria,atteso che la sentenza n. 43/2022 - accertando la sussistenza del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale e il pregresso servizio pari a 24 mesi - preso atto dell'assenza di contestazioni da parte del Ministero in ordine al possesso di un valido titolo di studio (costituito dall’«Attestato di qualifica professionale triennale per operatore della ristorazione», conseguito nell’a.s. 2019/20) ed al legittimo inserimento della lavoratrice nelle graduatorie di circolo e di istituto in forza del quale costei aveva prestato almeno 24 mesi di servizio -si è occupata dell'unico aspetto discusso dalle parti, consistente nella computabilità o meno del suddetto periodo di servizio pregresso a causa della sua anteriorità rispetto al conseguimento del titolo di studio fatto valere (concludendo in senso favorevole alla tesi della ricorrente).

Conseguentemente, la questione della validità del titolo di studio, in quanto non contestata dal Ministero nel pregresso giudizio, non può più essere fatta valere ai fini dell’inserimento nella graduatoria in quanto dedotta ed incontroversa.

5. In conclusione, il ricorso va respinto non rilevandosi la dedotta violazione di legge.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso di complessivi € 3.500,00 a titolo di compensi professionali , oltre €