Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Triporti Anna Maria, did not act to preserve the case while the opposing party, SPI CGIL, represented the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the request and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10326/2022 R.G. proposto da: TRIPODI ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via del Salvatore, 1/b, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE FRANCESCO (LBNFNC68H23H224U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPARATTI MASSIMO (PPRMSM66E06H224A) -ricorrente- contro SPI CGIL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO DOMENICO (RGGDNC72L25H224L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.439/2020 depositata il 08/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 10326/2022 Numero sezionale 987/2025 Numero di raccolta generale 30674/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 10326/2022 Numero sezionale 987/2025 Numero di raccolta generale 30674/2025 Data pubblicazione 21/11/2025