Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing two individuals, challenged a lower court judgment against a railway company but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4557/2023 R.G. proposto da: LENTINI GIANCARLO, PROCOPIO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato PELLICCIONI PATRIZIA (PLLPRZ66A45H501V) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUZZI ALBERTO (BZZLRT57H06C946Y) -ricorrente- contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1, presso lo studio dell’avvocato FAZZARI CRISTINA (FZZCST78A50H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4598/2022 depositata il 24/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 4557/2023 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 30590/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge . Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 4557/2023 Numero sezionale 985/2025 Numero di raccolta generale 30590/2025 Data pubblicazione 20/11/2025