Decreto — n. 30581/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18249/2024 R.G. proposto da: C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. COOPERATIVA SOCIALE A R.L., elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 502 INT 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO PAOLO (MNCPLA60T06Z326S) -ricorrente- , COOP 134 COOP. SOCIALE, elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 502 INT 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO PAOLO (MNCPLA60T06Z326S) -ricorrente incidentale - contro LANZONI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA MARSILI, 9 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BOVE ANNARITA (BVONRT77P69H431P) che lo rappresenta e Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 difende unitamente all'avvocato SILVESTRI MAURO (SLVMRA63M24H199H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.122/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30581/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18249/2024 R.G. proposto da: C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. COOPERATIVA SOCIALE A R.L., elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 502 INT 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO PAOLO (MNCPLA60T06Z326S) -ricorrente- , COOP 134 COOP. SOCIALE, elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 502 INT 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO PAOLO (MNCPLA60T06Z326S) -ricorrente incidentale - contro LANZONI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA MARSILI, 9 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BOVE ANNARITA (BVONRT77P69H431P) che lo rappresenta e Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 difende unitamente all'avvocato SILVESTRI MAURO (SLVMRA63M24H199H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.122/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18249/2024 R.G. proposto da: C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. COOPERATIVA SOCIALE A R.L., elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 502 INT 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO PAOLO (MNCPLA60T06Z326S) -ricorrente- , COOP 134 COOP. SOCIALE, elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 502 INT 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO PAOLO (MNCPLA60T06Z326S) -ricorrente incidentale - contro LANZONI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA MARSILI, 9 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BOVE ANNARITA (BVONRT77P69H431P) che lo rappresenta e Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 difende unitamente all'avvocato SILVESTRI MAURO (SLVMRA63M24H199H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.122/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna parte ricorrente al pagamento, in favore di Giampaolo Lanzoni delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Numero registro generale 18249/2024 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 30581/2025 Data pubblicazione 20/11/2025