Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30571/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30571/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The parties involved were Zago Giuseppe and La Terra Gina against G. S. Group S.R.L., with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal silence forty day deadline art 380 bis cpc formal renunciation condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
GROUP S.R.L., ROSARIO GALLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.510/2024 depositata il 31/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
GROUP S.R.L., ROSARIO GALLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.510/2024 depositata il 31/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26413/2024 R.G. proposto da: ZAGO GIUSEPPE, LA TERRA GINA, elettivamente domiciliati in RAGUSA VIA MARIANNINA COFFA 7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CORTESE NINO (CRTNNI79B21C351P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro G. S. GROUP S.R.L., ROSARIO GALLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.510/2024 depositata il 31/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26413/2024 Numero sezionale 982/2025 Numero di raccolta generale 30571/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 26413/2024 Numero sezionale 982/2025 Numero di raccolta generale 30571/2025 Data pubblicazione 20/11/2025