Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenitalia SpA, had filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20951/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA SPA, elettivamente domiciliato in TORINO VIA MERCANTINI 5, presso lo studio dell’avvocato DIRUTIGLIANO DIEGO (DRTDGI63E08L219S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LARDIERI DIEGO, MANCIN NICHOLAS, elettivamente domiciliati in ROMA Flaminia n. 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO (VCRSRG47T21H501A) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DURAZZO GUGLIELMO (DRZGLL48C27L219R), PARPAGLIONI MARA (PRPMRA72H55H501N) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.82/2024 depositata il 05/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 20951/2024 Numero sezionale 981/2025 Numero di raccolta generale 30564/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 20951/2024 Numero sezionale 981/2025 Numero di raccolta generale 30564/2025 Data pubblicazione 20/11/2025