Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Naples Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Tragen S.R.L., did not submit a request for decision despite the proposal being communicated, while the respondent, Giglio Pietro, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROILCONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2634/2025 R.G. proposto da: TRAGEN S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS 62, presso lo studio dell’avvocato VETRELLA FABIO (VTRFBA76E22H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANO MARIO (RMNMRA85A03H501I), PIGRINI ENEA (PGRNEE39C04I234U) -ricorrente- contro GIGLIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LOCATELLI 1, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO ROBERTO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato BALLETTA ANDREA (BLLNDR79C27L083Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3213/2024 depositata il 18/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2634/2025 Numero sezionale 979/2025 Numero di raccolta generale 30548/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 2634/2025 Numero sezionale 979/2025 Numero di raccolta generale 30548/2025 Data pubblicazione 20/11/2025