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Decreto — n. 30507/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30507/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Intesa Sanpaolo S.p.A., challenged a lower court judgment against multiple defendants and Intrum Italy S.p.A., but remained silent on the settlement proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeals withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal statutory time limit proposed settlement extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure failure to act correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
2226/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6298/2025R.G. proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Molteni e Paolo Zucchinali, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Eleonora Bottaro, Raffaello Russo, Luigi Sansone, Paola Egiziano, Carla Ferrari, Rosa Amitrano, Giuliana Castellano, Maria Costanza Dace, Grazia Maria Rosaria Canonico, Emilio Tiziano, Domenico Ragosta, Roberto d’Antonio, Maria Tutone, Vincenzo Capuano, Lucia De Blasio, Alfonso d’Oriano, Maria Speranza Colavincenzo, Raffaella Russo, Silvana Errichiello, Valentina Rezzuti, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrenti- nonché contro INTRUM ITALY S.P.A.; -intimata- e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Barberis e Massimiliano Gualdi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente successivo – contro Eleonora Bottaro, Raffaello Russo, Luigi Sansone, Paola Egiziano, Carla Ferrari, Rosa Amitrano, Giuliana Castellano, Maria Costanza Dace, Grazia Maria Rosaria Canonico, Emilio Tiziano, Domenico Ragosta, Roberto d’Antonio, Maria Tutone, Vincenzo Capuano, Lucia De Blasio, Alfonso d’Oriano, Maria Speranza Colavincenzo, Raffaella Russo, Silvana Errichiello, Valentina Rezzuti, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrenti al ricorso successivo – nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 2226/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna ciascuna società ricorrente al pagamento, in favore dei rispettivi controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Giusep