Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Patanella, had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the respondent, Banco BPM, argued for dismissal based on this procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a waiver of the right to continue the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22842/2024 R.G. proposto da: PATANELLA DOMENICO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene della Rocca, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro BANCO BPM SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Daverio, Massimiliano Freddi e Maria Concetta Ulisano, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2284/2024 emessa dalla Corte d'appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 22842/2024 Numero sezionale 977/2025 Numero di raccolta generale 30506/2025 Data pubblicazione 19/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 22842/2024 Numero sezionale 977/2025 Numero di raccolta generale 30506/2025 Data pubblicazione 19/11/2025