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Ordinanza — n. 30487/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to specify facts supporting the legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30487/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which specific court documents supported his claim regarding personal knowledge of the administrative act. Although the lower court relied on three distinct grounds, the appellant only challenged one generic ground without citing the necessary evidence. Consequently, the decision remains valid based on the unchallenged grounds, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 1310 c.c.; Art. 6, co. 6, 14, co. 2 e 6, 28 l. n. 689/81: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact documents proving the facts necessary to support the legal argument, leaving the lower court's decision standing on unchallenged grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to specify facts co-obligated solidary prescription interruption legal representative knowledge obblighi di notifica notifica delle Intese prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 1310 c.c.
Art. 6, co. 6, 14, co. 2 e 6, 28 l. n. 689/81
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im

Giurisprudenza citata

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Cass. 9752/2017
Cass. 3386/2011
Cass. 12372/2006
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29804-2022 proposto da: POMPEDDA MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA STEFANINI, SALVATORE TAVERNA; -ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2288/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2022 R.G.N. 2222/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Sanzioni amministrative R.G.N.29804/2022 Cron. Rep. Ud14/11/2025 RILEVATOCHE Con sentenza n.2288/22, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto in parte l’opposizione proposta da Pompedda Marco, legale rappresentante della Alta Sartoria Italiana s.p.a., avverso due ordinanze ingiunzione emesse dall’Ispettorato del Lavoro. Per quanto rileva in questa sede, riteneva la Corte d’appello che l’eccezione di prescrizione formulata da Pompedda fosse infondata, poiché:

a) la notifica dei due verbali di accertamento, prodromici alle ordinanze ingiunzioni, fatta alla società Alta Sartoria Italiana s.p.a. quale coobbligata in solido, aveva effetto interruttivo della prescrizione verso Pompedda, ai sensi dell’art.1310 c.c.;

b) risultava comunque che i verbali di accertamento erano stati notificati anche a Pompedda in proprio;

c) egli aveva avuto conoscenza del verbale di accertamento poiché, in proprio, chiesedi essere audito e di dilazionare il pagamento delle sanzioni. Avverso la sentenza, Pompedda Marco ricorre per un motivo. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma resiste con controricorso, difeso dall’Avvocatura dello Stato. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Pompedda Marco deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1310, c.c. e degli artt.6, co.6,14, co.2 e 6, 28 l. n.689/81, per avere la Corte d’appello ritenuto che la notifica del verbale di accertamento alla società, coobbligata solidale, avesse effetto interruttivo nei suoi confronti. Il motivo è inammissibile. La sentenza è fondata su una triplice ratio decidendi, ovvero:

a) la notifica dei due verbali di accertamento, prodromici alle ordinanze ingiunzioni, fatta alla società Alta Sartoria Italiana s.p.a. quale coobbligatain solido, aveva effetto interruttivo della prescrizione anche verso Pompedda, ai sensi dell’art.1310 c.c.;

b) risultava comunque che i verbali di accertamento erano stati notificati anche a Pompedda in proprio;

c) egli aveva avuto conoscenza del verbale di accertamento poiché, in proprio, chiese di essere audito e di dilazionare il pagamento delle sanzioni. Secondo costante orientamento di questa Corte, in caso di pronuncia fondata su una doppia ragione decisoria, l’omessa impugnazione di una di queste, così come l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione su una di queste, rende inammissibile il ricorso in cassazione per difetto d’interesse, poiché la sentenza continua a reggersi sulla ratio non impugnata o impugnata in modo inammissibile o infondatamente (Cass.9752/2017, Cass.3386/2011, Cass.12372/2006).

Ora, il motivo di ricorso non censura affatto la ratio sub b), mentre censura in modo del tutto generico, e dunque inammissibile, la ratio sub c), limitandosi ad asserire che, dagli atti di causa, non emergeva che Pompedda fosse intervenuto in proprio a chiedere l’audizione e la dilazione di pagamento, senza affatto specificare a quali atti di causa faccia riferimento il motivo e senza compiutamente riportare il contenuto di tali atti , onde confermare che le iniziative erano state compiute in qualità di legale rappresentante. Ne viene l’inammissibilità del motivo, poiché, a prescindere dalla fondatezza della censura sulla ratio a), la sentenza resta ferma in forza degli argomenti sub b) e c).

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im