Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30478/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses incidental appeal on notification proof but allows main appeal for insufficient lawyer fee awards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30478/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the incidental appeal raised by INPS regarding the lack of proof for notice delivery, deeming the lower court's factual assessment unreviewable. Conversely, the court found the main appeal by the client valid because the awarded lawyer fees fell below statutory minimums for the case value. Consequently, the judgment was quashed in part to remand the case for a new calculation of fees and allocation of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 3, co. 9 e 10 l. n. 335/95; While factual assessments of document evidence are generally unreviewable, the court may quash a judgment if the resulting fee award violates mandatory tariffary minimums applicable to the case value.

Parole chiave

Generato dall'IA
lawyer fees minimums factual assessment review incidental appeal admissibility statutory tariffary scale remand for fee calculation decisione sulla contribuzione contributi di previdenza impagati incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 3, co. 9 e 10 l. n. 335/95
Art. 2233 c.c.
Art. 111 Cost.
d.m. n.55/2014
e 4 d.m. n.55/2014, nonché dell’art.111 Cost., per avere la Corte liquidato i compensi al di sotto dei minimi tariffari.
d.m. n.37/18
d.P.R. n. 115 del 2002
i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25640-2022 proposto da: MERGE' PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO MURATORI, MAURO VAGLIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

Oggetto Spese lite R.G.N.25640/2022 Cron. Rep. Ud14/11/2025 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti successivi - contro MERGE' PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO MURATORI, MAURO VAGLIO; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 1710/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2022 R.G.N. 886/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1710/22, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione promossa da Paolo Mergè avverso un avviso di addebito avente ad oggetto contributi relativi all’anno 2009. Riteneva la Corte d’appello che si fosse compiuta la prescrizione poiché non risultava la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso d’addebito. Liquidava le spese del primo e secondo grado in favore di Mergè, rispettivamente in €3000 e €950 per compensi. Avverso la sentenza, Paolo Mergèricorre per un motivo.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., con successivo ricorso da qualificarsi incidentale, impugnava a sua volta per un motivo, cui resiste con controricorso Paolo Mergè. È rimasto intimato il concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso principale , Mergè Paolo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2233 c.c. e 4 d.m. n.55/2014, nonché dell’art.111 Cost., per avere la Corte liquidato i compensi al di sotto dei minimi tariffari.

Con l’unico motivo incidentale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto non dimostrata la notifica dell’avviso di addebito. Priorità logica ha l’esame del motivo di ricorso incidentale. Esso è inammissibile. La sentenza impugnataha escluso la prova della notifica dell’avviso d’addebito motivando sui seguenti elementi:

a) sull’avviso di ricevimento non risultava il timbro postale;

b) non risultava la data della notifica;

c) non risultava il numero dell’avviso di addebito cui si riferiva l’avviso di ricevimento. L’Inps, con il motivo, contesta gli argomenti sub b) e sub c), deducendo che l’avviso di ricevimento recava il numero corrispondente a quello dell’avviso di addebito e recava la data. Il motivo si mostraper un verso generico, poiché nulla argomenta sulla ratio sub a), senza dedurre che tale elemento fattuale non fosse di per sé i ni doneo a escludere l’avvenuta notifica. Le contestazioni sui punti b) e c), poi, nella sostanza deducono un errore di giudizio compiuto nell’apprezzamento di un documento in contestazione tra le parti, e quindi vertono su un apprezzamento di fatto inammissibile in questa sede se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza che il motivo nulla alleghi sulla decisività dell’errore compiuto, considerato anche quanto sopra detto sulla mancata censura circa l’argomento sub a).

Il motivo di ricorso principaleè fondato. Trattandosi di causa previdenzialee applicandosi ratione temporis il d.m. n.55/14 e il d.m.n.37/18, considerato lo scaglione di valore per il primo grado tra €26.000,01 a €52.000, si avrebbero, prendendo a riferimento i minimi tariffari, €810+573,5+769,50+1750, ovvero somma superiore a €3000 liquidati in sentenza ; per le spese liquidate in appello il valore di causa è dato dall’unico avviso d’addebito su cui verteva l’impugnazione e quindi lo scaglione tariffario è quello compreso tra €1.100,01 e €5.200, sicché, secondo i minimi tariffari si avrebbero €202,50+202,50+243+437,50, ovvero somma superiore a €950 liquidati in sentenza.

In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese dei gradi di merito, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilitàdel ricorso incidentale , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da