Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for omitting a specific appeal reason regarding tax breaks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against the Lecce Court of Appeal's partial reform of a contribution notice. The lower court had annulled the notice regarding tax breaks but failed to address one of the three specific appeal reasons submitted by the company. The court ruled that this omission violated procedural requirements, necessitating a new trial to examine the ignored argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; The appeal court must address every specific reason of appeal raised by the appellant; failure to do so constitutes a violation of procedural law requiring cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11662-2022 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti- contro AUTUNNO PAVIMENTI S.R.L., ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati– avverso la sentenza n. 1088/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 328/2019;
Oggetto contributi R.G.N.11662/2022 Cron. Rep. Ud14/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.1088/21, la Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da Autunno Pavimenti s.r.l. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il mancato versamento di contributi. La società aveva infatti erroneamente denuncia to l’ imponibile contributivo, stante l’assunzione di dipendenti part-time in quota superiore a quella prevista dal CCNL Artigiani Edili; inoltre aveva illegittimamente goduto di sgravi contributivi da recuperare.
La Corte d’appello ricalcolava i contributi dovuti relativamente al profilo dell’assunzione di lavoratori part- time oltre quota e, per il resto , annullava l’avviso di addebito. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per due motivi. Autunno Pavimenti s.r.l. è rimasta intimata, così come il concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato su uno dei motivi d’appello proposto dalla società: quello relativo al mancato diritto a fruire degli sgravi contributivi. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce, in via subordinata, per il caso in cui non dovesse reputarsi l’omessa pronuncia, la violazione degli artt.8, co.9 l. n.407/90, per avere ritenutola Corte d’appello che non vi fosse diritto al recupero degli sgravi fruiti. Il primo motivo è fondato.
Emerge dagli atti di causa – e sul punto il motivo è autosufficiente indicando specificamente il contenuto del motivo d’appello –che Autunno Pavimenti s.r.l. propose tre ragioni di censura avverso la sentenza di primo grado. Una di queste riguardava la legittimità o meno degli sgravi fruiti dalla società. Emerge dal testo della sentenza che la Corte d’appello non ha affatto considerato tale motivo. In particolare, a pagina 2 la sentenza menziona solo due ragioni d’appello: quella relativa all’assunzione di lavoratori part-time in quota superiore al CCNL Edili Artigiani e quella relativa alla denuncia dell’esatto imponibile contributivo, non essendo stata denunciata l’indennità territoriale.
La Corte territoriale ha quindi del tutto ignorato la terza ragione dell’appello, sulla quale non v’è del resto alcuna motivazione. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per l’esame della ragione d’appello omessa, senza vincolo di diversa composizione, trat