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Ordinanza — n. 30473/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal for lack of specificity regarding independent legal issues in social security debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Inps appeal against a second-instance judgment annulling a social security debt notice. The Inps argued the lower court erred by addressing an unappealed issue regarding the lack of a company fitness certificate alongside the main claim of illegal worker detachment. The court ruled the appeal inadmissible due to a lack of specificity, as the legal issues were not proven to be independent and distinct from the primary claim of illegal detachment. Consequently, the court held that accepting one issue would logically absorb the other, rendering the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; The appeal is inadmissible for lack of specificity when the alleged violation of law does not clearly establish an independent legal issue distinct from the main claim, as the acceptance of one may logically absorb the other.

Parole chiave

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lack of specificity ultrapetizione social security debt worker detachment fitness certificate independent legal issue inadmissible appeal rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10250-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro CLUB MEDITERRANEE S.A.S. S.I.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, PALMUCCI GIORGIO, ANDREETTA GINO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA GEMMA; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 3555/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1642/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto contributi R.G.N.10250/2022 Cron. Rep. Ud14/11/2025 RILEVATOCHE In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.3555/21, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione promossa da Club Mediterranee S.a.s. S.I.I. (ora Club Med s.a.s.), nonché dai suoi legali rappresentanti Giorgio Palmucci e Gino Andreetta, avverso un verbale ispettivo e il successivo avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto una pretesa contributiva relativa a vari lavoratori assunti con contratto in Francia e inviati nel villaggio turistico di Kamarina (Catania) a svolgere mansioni di animatori turistici.

Riteneva la Corte che il distacco dei lavoratori fosse legittimo, poiché l’Inps non aveva mai mosso contestazione –secondo la procedura obbligatoriamente prevista dal Regolamento CE n.987/09 – ai certificati E101 prodotti, che attestavano il versamento della contribuzione previdenziale in Francia. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Club Mediterranee S.a.s. S.I.I., Giorgio Palmucci e Gino Andreetta resistono con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per essere incorsa la sentenza impugnata in vizio di ultrapetizione. La Corte aveva annullato per intero l’avviso di addebito, nonostante fosse passata in giudicato la questione della assenza del certificato di agibilità della società odierna controricorrente. La contestazione di lavoratori c.d. in nero per assenza di certificato di agibilità era contenuta nel verbale ispettivo fondante l’avviso di addebito; in primo grado il tribunale aveva respinto l’opposizione in merito e la società non aveva impugnato la sentenza su tale punto, proponendo appello soltanto riguardo al tema del distacco dei lavoratori.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. In particolare, dal motivo non è dato evincere che la questione giuridica dell’assenza di certificato di agibilità sia autonoma e indipendente nell’economia dell’importo dell’avviso di addebito, cioè che tale questione abbia implicato l’addebito di una somma diversa e ulteriore rispetto alla somma richiestanello stesso avviso a titolo di evasione contributiva per asserita illegittimità del distacco. Il ricorso non specifica se:

a) la mancanza del certificato di agibilità si riferisse a lavoratori diversi da quelli cui si riferiva la contestazione di illegittimità del distacco;

b) quale specifico importo la prima questione veicolava rispetto al totale dell’addebito contenuto nell’avviso e quale specifico importo veicolava invece la seconda questione. In mancanza di tali elementi, la differenza di questione di diritto non implica di per sé vizio di ultrapetizione, poiché non è possibile escludere che la tematica del distacco sia, dal punto di vista logico-giuridico, assorbente dell’altra, sì che l’accoglimento della prima determini l’assorbimento della seconda e quindi l’annullamento dell’avviso d’addebito per l’intero suo importo.

Il ricorso nemmeno riporta in modo compiuto il contenuto dell’avviso di addebito e del verbale d’ispezione, limitandosi a trascrivere un breve stralcio di quest’ultimo da cui emerge la duplice contestazione (mancanza di certificato di agibilità e illegittimità del distacco), ma senza che sia possibile evincere dal tenore dello stralcio trascritto in quali termini ciascuna delle due contestazioni si sia poi riverberata sull’importo finale dell’addebito: se ciascuna sia stata o meno indipendente dall’altra e abbia portato a un debito distinto, di modo che l’avviso di addebito sia la somma di due diverse quote riferibili,ciascuna, alla singola contestazione.

L’inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese secondo soccombenza. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilitàdel ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterio