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Ordinanza — n. 30458/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling that prior appellate judgment on inadmissibility precludes re-litigation of the issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30458/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed an appellate court decision that declared contribution notices void due to prescription. The INPS argued the appeal should have been dismissed because the law prohibits challenging an extract of role, but the lower court had already ruled on this point. The Supreme Court held that since the appellate court explicitly addressed and accepted the INPS's objection regarding inadmissibility, a final judgment (res judicata) was formed on that issue. Consequently, the INPS cannot raise the same inadmissibility argument again in this cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 276 c.p.c.: The principle of res judicata established by a lower court on the inadmissibility of an appeal against an extract of role precludes the administrative party from re-litigating this specific issue in a subsequent cassation appeal.

Parole chiave

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res judicata extract of role inadmissibility contribution notices prescription administrative appeal cassation procedure contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art.
Art. 276 c.p.c.
388 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione agli artt.
Art. 388 c.p.c.
art. 276 c.p
388 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/02/2023, n. 4448
Cass. 08/01/2025, n. 292
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16242-2023 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentatie difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro SPECIALE MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO COSI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 291/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2023 R.G.N. 276/2022; Oggetto ESTRATTO DI RUOLO R.G.N.16242/2023 Ud09/10/2025CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:

1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro Massimiliano Speciale conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva l’accertamento negativo della pretesa contributiva sottesa a due avvisi di addebito allegando di essere venuto a conoscenza degli stessi in ragione dell’estratto di ruolo. Deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti contributivi. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma affermava che l’impugnazione dell’estratto di ruolo doveva ritenersi ammissibile solo se diretta a far rilevare l’inesistenza e/o illegittimità della notifica; nel merito, ritenuta valida la notifica intervenut a nei confronti di Massimiliano Speciale,dichiarava inammissibile la domanda di accertamento negativo.

2. Massimiliano Speciale interponeva appello lamentando l’erroneità della sentenza e contestando l’erroneità della notifica. L’INPS si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata. La Corte di Appello di Roma , sezione lavoro e previdenza, con la sentenza n. 291/2023 depositata in data 31.1.2023,accoglieva l’appello e dichiarava la nullità degli avvisi di addebito per essersi i crediti estinti per prescrizione.

3. Avverso detta sentenza ricorre l’INPS con un unico motivo di ricorso. Massimiliano Speciale si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, n. 388 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, per essere stato deciso il giudizio sulla base del principio della ragione più liquida senza considerare che alla specie era applicabile la norma che ha previsto l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo.

2. Il ricorso è infondato. È pur vero che la disposizione invocata sanciscel’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con l’unico limite dell’intervenuto giudicato. Orbene,nella fattispecie l’INPS aveva eccepito espressamente l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo con la costituzione nel giudizio di primo grado ma il Tribunale aveva esplicitamente disatteso l’eccezione pronunciando sul punto. A f ronte di ciò l’INPS avrebbe dovuto riproporre l’eccezione come motivo di appello incidentale o comunque i n modo espresso e subordinato all’accoglimento dell’appello principale, ma ciò non è avvenuto avendo l’INPS chiestoin appello solo la conferma della sentenza di primo grado. Sulla questione si è, così, formato il giudicato e pertanto l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo non può essere rilevata in questa sede.

3. In tale prospettiva si consideri che s ussiste costante orientamento della Corte, secondo il quale: «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3- bis del d.l. n. 146 de l 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» (Cass. 14/02/2023, n. 4448).

4. Nel medesimo senso Cass. 08/01/2025, n.292 afferma: «in tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estrattodi ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sulgiudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente».

5. In virtù dei principi esposti il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in euro 700,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori come per legge spese da distrarsi in favore del procuratore costituito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric