Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties agreed withdrawal condition for arrears payment under Ministry decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedure extinguished after the appellant formally withdrew the lawsuit. The appellant had previously filed a request for unpaid minimum contractual remuneration as a former 'ex-conducted' doctor against the Potenza Health Service. The court accepted the withdrawal as a valid settlement condition agreed upon to facilitate the payment of arrears mandated by a Ministry decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal withdrawal of a cassation appeal constitutes a valid extinguishment of the proceedings when the parties agree to the withdrawal as a condition for the recognition of owed sums, thereby dispensing with further litigation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 10326-2024 proposto da: SARACENO ALDO, rappresentato e difes o dall'avvocato MARIA GRAZIA TINARELLI; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA DI POTENZA - ASP, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ADELTINA SALIERNO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2023 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 26/10/2023 R.G.N. 126/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. RILEVATO CHE 1. Con procedimento monitorio Aldo Saraceno , medico “ex condotto” con rapporto di lavoro non esclusivo con la ex AUSL Oggetto DIFFERENZE RETRIBUTIVE EX MEDICO CONDOTTO R.G.N.10326/2024 Cron. Rep. Ud.18/06/2025 n. 2 Potenza, richiedeva la somma di €. 36.365,58, oltre interessi e spese, a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale maturata dal 01.12.1995 al 30.07.2007, data in cui era stato collocato a riposo, ingiungendone il pagamento all’ASP Potenza.
2. La ASP spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva ex L.R. Basilicata n. 12/2008, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, il difetto di giurisdizione del G.O. e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
3. Il Tribunale, dichiarata inammissibile la chiamata in causa della Regione per la tardività della costituzione in giudizio del Saraceno, accoglieva l’opposizione dell’ASP, ritenendo non dovuta la retribuzione di posizione minima contrattuale in ragione della specialità del rapporto di lavoro.
4. La Corte di Appello di Potenza rigettava l’appello principale e riteneva assorbito quello incidentale.
5. Ricorreva in cassazione il signor Aldo saraceno con tre motivi di ricorso cui resisteva con controricorso la ASL di Potenza.
6. Successivamente il medesimo ricorrente ha depositato “Atto di rinunzia” al ricorso per cassazione, in quanto in esecuzione del decretodel Ministero della Salute del 27.04.2023, pubblicato sulla G.U. dellaRepubblica italiana, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2023, avente ad oggetto “Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie afavore dei medici ex condotti”, emesso con finalità transattive e perequativedi ottemperanza a precedenti giudicati, è stato recentemente avviato dallaAzienda Sanitaria Locale di Potenza il procedimento di liquidazione delle somme arretrate dovute in riferimento alle attività di medico ex condotto, acondizione della rinuncia ad ogni azione legale a tale titolo proposta oproponibile. CONSIDERATO CHE 1. R ileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondenteai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effettoestintivo di cui all’art. 391 c.p.c.;
2. dall’atto di rinuncia depositato risulta che le parti hanno concordato la rinuncia quale condizione per il riconoscimento delle somme arretrate dovute in riferimento alle attività di medico ex condotto, per cui si ritiene di poter compensare le spese del presente giudizio;
3. il presente giudizio di legittimità va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese e senza disporre in ordine al pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara estinto il proce