Cassation court dismisses INPS appeal, ruling litigation costs must be assessed on the entire case, not separated phases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered cost compensation between the parties. The lower court had incorrectly separated the preventive technical assessment phase from the opposition phase when determining litigation costs. The court held that the entire proceeding constitutes a single unitary process, requiring cost allocation based on the overall outcome rather than isolated stages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 445 bis c.p.c.; In proceedings for opposition against preventive technical assessment findings, litigation costs must be determined based on the entire procedural activity, treating the preventive and merits phases as a single unitary process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25632/2022 proposto da: Rosina Cancia, quale genitore di Paola Piacentini, rappresentata e difesa dall’Avv. Ester Ferrari Morandi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole 11; -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela Massa, Patrizia Ciacci e Clementina Pulli ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI VELLETRI n. 499/2022, pubblicata il 3 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ATP Rosina Cancia, nella qualità di madre di Paola Piacentini, ha chiesto la nomina di un consulente tecnico per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ex art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. In seguito al deposito di perizia negativa, ha proposto opposizione. All’esito di un nuovo esame medico, il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 499/2022, ha accolto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, con l’eccezione di quelle di ATP e CTU, poste a carico dell’INPS.
Rosina Cancia, nella qualità di genitore di Paola Piacentini, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’INPS si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 445 bis c.p.c. in quanto il Tribunale di Velletri avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell’INPS, distinguendo fra la fase di ATP e quella di opposizione. La censura merita accoglimento. Infatti, nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell’attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito (Cass., Sez.
L, n. 11130del 28 aprile 2025). Nella specie, il Tribunale di Velletri ha, al contrario, distinto fra la fase di ATP e quella di opposizione, ritenendo la ricorrente soccombente nella prima e vincitrice nella seconda. Ciò contrasta, però, con l’affermazione, comune in giurisprudenza, per la quale “in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., SU, n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Nella presente vicenda, la domanda originariamente proposta è stata integralmente accolta in seguito all’opposizione, con la conseguenza che non è possibile ravvisare una reciproca soccombenza che, peraltro, per quanto indicato nella sentenza impugnata, non potrebbe che fondarsi sull’inammissibile affermazione della totale reciproca indipendenza della fase di ATP e di quella di opposizione. Infatti, il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. ha natura contenziosa (e non meramente istruttoria), pur sebifasica, fin dalla sua instaurazione (Cass., Sez.
L, n. 35746 del 6 dicembre 2022), atteso che si caratterizza per l’identità dell’oggetto, che non muta durante il suo svolgimento, e, quindi, ha struttura unitaria(Cass., Sez. L, n. 33835 del 21 dicembre 2024). Ne deriva l’accoglimento del ricorso. 2)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Velletri, inpersona di altrogiudice, il quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell’attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito”.
P.Q.M La Corte, -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri , in persona di altro giudice, il quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di leg