Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Atac Spa, filed a proposal for case termination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure but did not subsequently ask for the appeal's resolution. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8459/2022 R.G. proposto da: ATAC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato POPOLINI PAOLO (PPLPLA68R06H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORTENZI VIRGILIA, TETTONI CLAUDIO, TETTONI MIRKO, TETTONI ADA, TETTONI SARA, TETTONI VANIA, elettivamente domiciliati in ROMA SANTO STEFANO DI CAMASTRA N. 6, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI DANILO (TMSDNL72H28H501T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 96/2022 depositata il 20/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 8459/2022 Numero sezionale 973/2025 Numero di raccolta generale 30301/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Danilo Tomassini. Così deciso in Roma, il 17/11/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 8459/2022 Numero sezionale 973/2025 Numero di raccolta generale 30301/2025 Data pubblicazione 17/11/2025