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Ordinanza — n. 30250/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses claim for medical residency fees based on ten-year prescription period established by 1999 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30250/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the applicant's claim for unpaid medical residency fees, ruling that the ten-year prescription period began on October 27, 1999. The court noted that while EU directives regarding these fees were not fully transposed until 1991, the subsequent 1999 law created a reasonable certainty that no further state payments would be made for those excluded from the new scholarship scheme. Consequently, the court applied established precedent to hold that the applicant's claim was time-barred, rejecting the request for a preliminary reference to the EU Court of Justice.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 11 L. 370/1999: The ten-year prescription period for claims regarding medical residency fees commenced on October 27, 1999, when the law recognizing scholarships for specific administrative court beneficiaries entered into force, creating reasonable certainty that no further state ademption would occur for excluded subjects.

Parole chiave

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medical residency fees ten-year prescription EU directive transposition reasonable certainty state liability Corte di Cassazione legitimate expectation responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Art. 11 L. 370/1999
La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n.
Art. 96 c.p.c.
27195 del 22/09/ 2023, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 96 c.p
27195 del 22/09/ 2023, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10813, 10814, 10815, 10816 e 17688 del 2011
Cass. n. 20/03/2014
10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n.
Cass. n. 6606
Cass. 15/11/2016, n. 23199
Sezioni Unite n. 27433 del 27/09/2023
Sezioni Unite n. 27195 del 22/09/2023
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15994/2024 R.G. proposto da Sammarco Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado Morrone eVincenzo Brunetti, presso il cui studio, sito in Roma, via della Mercede n. 11, è elettivamente domiciliato -ricorrente- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’e conomia e f inanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- nonchécontro Abelli Antonietta, Acquaviva Federico, Agneta Teresa Carmela, Anastasi Elisa, Andreini Diana, Angelillo Vincenza, Arcellaschi Monica, Arnoletti Francesco, Ascione Aniello, Bacchiega Paolo, Bandini Roberto, Barbero Luciano, Barcella Rosalba, Battiston Letizia, Bellora Mariagrazia, Berardi Alberto, Berardini Achille, Berchio Arrigo Giuseppe, Bergamino Tiziana, Bergui Luciana, Bernard Fabio, Bertolazzi Paolo, Biondi Rocco Giuseppe, Biroccio Carlo, Bisceglia Alfonso, Bolla Giorgio, Bonelli Mario, Bottini Edmondo,Bucherini Eugenio, Buffoli Maria Grazia, Buzzaccarini Federico, Calvario Lorenza, Caniglja Maria Antonietta, Caorsi Giovanna, Cappelletti Massimo, Capra Claudio, Carfora Claudio, Cariani Stefano, Carraro Lamberto, Casaccia Marco, Cascino Daniel Walter, Castelli Vincenzo, Castello Salvatore, Cavallo Maurizio,Cesari Mariarita, Checchin Giacomo, Chiti Paolo, Collacciani Antonio, Colombi Claudio, Conforti Giorgio, Conte Daniela, Coppola Rosaria, Corba Emanuela, Costanzo Maria Gabriella, Criscuolo Salvatore, Cucurachi Marco, Daini Laura, Dall ’ O lio Massimo, D’Amario Ercole, Dario Rita, D’Arrigo Daniele, De Martin Lenia, Degli Esposti Claudio, Del Pistoia Mila Maria, Dessi Caterina, Di Benedetto Flavio, Di Gennaro Angela, Di Majo Ferdinando, Di Summa Angelo, Dima Rosario, Dogliotti Mario, Dosio Luisa, Dotti Alberto, Duca Alfia Anna, Fagnoni Francesco, Falsitta Massimo, Farabegoli Costanza, Fasci Antonio Indro, Fassino Chiara, Fazio Luciano, Ferraro Giuseppa, Filippi Coccetta Tersilio, Finzi Gianfranco, Fiumana Emanuela, Fratti Tiziana, Gala Savino, Galluccio Raffaele, Gamberini Gloria,Genga Gianni, Gismondo Francesco, Giuffrida Placido Maria Salvatore, Giuliano Girolamo Giuseppe, Giuliano Paola, Giurioli Roberto, Giusti Paola, Govoni Maria Rita, Gravili Cosimo, Greco Anna Laura, Greco Anna Rita, Greco Antonio, Greco Patrizia, Grillo Carlo, Innocenti Giovanni, Jacobone Domenico, Kassas Ahmad Adnan, Lanfranchi Virginia, Lazzari Andrea, Lazzaro Francesco, Leoni Maurizio, Lezzi Gianluca, Liua Rosa Maria, Lo Giudice Rosalba, Maccarone Daniela, Iamello Rosina, Macri Giovanni, Madaio Olimpia, Mainardi Laura, Maltese Cristina, Malvezzi Marco, Mannino Lorenzo, Manzella Eugenio, Marasco Felice, Marchello Lino Pasquale, Marfoli Alessandro, Mariani Emilio, Marrapodi Alfredo, Masi Mauro, MasiniRossella, Massi Marco, Mattutini Patrizia, Mazzardo Gemma, Mazzetti Angela, Melis Augusta Maria, Meneghini Emanuele, Milani Loredano, Mingozzi Oscar, Montaldo Emilio, Montino Franco, Morando Di Custoza Zeno, Morelli Rossella, Mustara Domenico, Nardelli Anna, Nicolic Giorgio, Orlandi Gianfranca, Orlando Eugenio, Ortolani Paolo, Ottaviani Marina, Paganelli Monica, Papadopoli Giovanni, Parisi Raffaele, Perlot Mariapia,Perotti Maria Beatrice, Perrella Giuseppe Guido, Petruso Marcello, Pettini Alessandra, Piccolboni Giovanni, Pilo Gian Franco, Pini Milena, Pirazzoli Guido, Pirino Daniela Rita, Pocaterra Paolo, Portale Pietro, Prestinari Alessandro, Raeli Beniamino, Rafaschieri Vito Antonio, Reggiani Lamberto, Regondi Patrizia, Romagnoli Stefano, Rossi Anastasia, Rossi Giorgio, Rubera Sebastiano,Saccavini Marsilio, Sagarriga Visconti Camilla, Santagata Tiziana, Saracchi Fausto, Saracino Pasquale, Satta Giovanni, Scaglione Luca, Scarabello Elena Maria, Scarpelli Ugo, Scudeletti Marco, Serroni Giovanni, Severini Remo, Sforza Vincenza Annunziata, Siena Matteo Maria, Sirola Daniela, Sirri Andrea, Snelli Gianluca, Soricetti Adalberto, Sottosanti Maria Crocifissa, Spinedi Valerio, Spinelli Alessandro, Sportell Vincenzo, Stanzani Paola, Stimolo Alberto, Tamborini Antonella, Tamburini Susanna,Tarabella Vittorio, Tesio Luisa, Tomasi Carlo, Tomassone Valter, Tonani Patrizia, Torre Daniela Vittoria, Totaro Giuseppe, Trisorio Liuzzi Maria Pia, Trombetti Susanna, Turci Daniele, Vallebona Cinzia Anita, Valsecchi Maria, Venturoli Vico, Veratti Marzia, Verri Emilio, Villa Alice, Vincenzi Massimo, Fakih Admad Zein, Zolli Piero -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.8406/2023 depositata il 29/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’a ppello di Roma ha respinto il gravam e proposto da alcuni medici frequentanti vari corsi di specializzazione post lauream avverso la sentenza di primo grado che, in riferimento alla domanda di risarcimento danni da omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie in materia (75/362/CEE, 75/363/CEE, (82/76/CEE), aveva accolto l’eccezione di prescrizione.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Giuseppe Sammarco, iscritto a corsi di specializzazione negli anni accademici 1982/1986 nonché negli anni1986/1991, articolando un unico motivo.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, oppongono difese costituendosi a mezzo di unico controricorso, con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, mentre gli altri medici indicati in epigrafe, già appellanti, sono rimasti intimati.

4. A seguito di formulazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

5. I controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente il Collegio dà atto che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611del 10/04/2024, non sussiste alcuna incompatibilità del Presidente della Sezione o del Consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente ad essere nominato relatore, del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta della ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

2. Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione,ex art. 360 n. 3 c.p.c. , de lle norme e de i principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., 1, 19, 11 e 12 prel. c.c., 2934, 2935 e 2938 c.c.,6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e 11 della legge n. 370 del 1999, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Ai fini dell’individuazione de l dies a quo del termine di prescrizione, rispetto al principio elaborato dalla giurisprudenza ed applicato dalla Corte d’appello siobietta che è perdurata una situazione di obiettiva incertezza sul regime di tutela almeno sino al 17 maggio 2011 ovvero, comunque, sinodal 20 ottobre 2007, data in cui l’obbligo di attuare la direttiva è cessato.

3. La proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel ritenere manifestamente infondato il motivo, evidenzia che la sentenza impugnata, che ha fatto decorrere il termine decennale di prescrizione dal 27 ottobre 1999, è conforme all’orientamento consolidato espresso da questa Corte, ribadito da Cass. Sez. U,31/05/2022 n. 17619.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. In particolare, già Cass. Sez. 3, 13/12/2021, n. 39421, aveva ritenuto che, in riferimento al risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.

Il consolidato orientamento è stato confermato anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione (n. 17619 del 2022, cit.), che hanno significativamente richiamato una serie di decisioni (da ultimo, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass.n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass.n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018) con le quali è stato ribadito il principio già affermato in precedenza ( Cass . n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199), secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».

5. Il ricorso, pertanto, va respinto perché si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va in questa sede data ulteriore continuità, senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento, rendendo così superfluo il pur sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore dei controricorrenti, mentre non vi è luogo a provvedere per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

8. Considerato che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con le decisioni n. 27433 del 27/09 /2023 e n. 27195 del 22/09/ 2023, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , secondo la liquidazione indicata in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della controparte ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e lo condanna altresì al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integral