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Ordinanza — n. 30090/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim but allows partial review on prescription interruption timing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30090/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the pension fund's appeal against a doctor's claim for pension recalculation but granted a limited ruling on prescription timing. The lower courts had ruled that the fund illegally withheld solidarity contributions from the pension, yet the Cassation Court found the appeal's fifth ground valid regarding the interruption of the ten-year prescription period. Consequently, the judgment was quashed only to the extent that the appellate court failed to address the subordinate claim for prescription, ordering a remand for that specific issue while rejecting the rest of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2943 c.c.; Art. 2946 c.c.: The interruption of the prescription period requires the debtor's legal knowledge of the creditor's act, meaning judicial filing alone does not suffice; notification is necessary to interrupt the clock for the defendant.

Parole chiave

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prescription interruption pension recalculation solidarity contribution notification requirement subordinate claim remand for retrial ten-year limitation rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2943 c.c.
4, c.c., dell’art. 2943 c.c., dell’art.
Art. 2946 c.c.
Si critica la sentenza impugnata perché la Corte di Appello, pur ritenendo applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c., nel confermare la sentenza resa dal giudice di primo grado, avrebbeomesso di pronunciarsi, in violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.
Art. 1, co. 763, l. n. 296/2006
335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art.
Art. 1, co. 488, l. n. 147/2013
296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art.
D.M. 14.07.2004
22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art.
art. 115 c.p
14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenzaimpugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione.
art. 23 Cost
art. 112 c.p
per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/10/2022, n. 31527
Cass. 15/02/2017, n. 4034
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13514-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA DAL BO; -ricorrente - contro CROMI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente – avverso la sentenza n.1370/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2021 R.G.N. 752/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere Dott.

RICCARDO ROSETTI. Rilevato che: Oggetto PREVIDENZA PROFESSIONISTI R.G.N.13514/2022 Ud09/10/2025 CC 1. Mario Cromi adiva il Tribunale di Busto Arsizio per ottenere la riliquidazione della pensione erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e a ssistenza dei dottori commercialisti, assumendo che il trattamento pensionistico era stato illegittimamente liquidato in ragione del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione, chiedendo dichiararsi l’inefficacia della trattenuta e condannarsi la Cassa alla restituzione delle somme dovute.

La Cassa si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 126/2020, accoglieva il ricorso ritenendo l’illegittimità della trattenuta operata.

2. La Cassa Nazionale Assistenza e previdenza dei dottori commercialisti proponeva appello avverso la sentenza. Mario Cromi si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1370/2021 depositata il 29/11/2021 respingeva l’impugnazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale Assistenza e previdenza dei dottori commercialisti con impugnazione articolata su cinque motivi. Ha resistitocon controricorso Mario Cromi.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis. c.p.c..

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co. 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, co. 488, l. n. 147/2013, dell’art. 24, co. 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto alle delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenzaimpugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione. 1.1.

Il primo motivo di ricorso è diretto ad affermare l’erroneità della sentenza, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle citate disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni. 1.2.

Il primo motivo è infondato. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei DottoriCommercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, uncontributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro ratae diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass.20684/2024;

Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’orientamentoconsolidato quale diritto vivente). Si consideri, ancora più di recente, la motivazione spesa, quanto al primo motivo di ricorso da Cass. 18/03/2025, n. 7270, del tutto aderente alla fattispecie e che può essere richiamata anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.. 2.Con il secondo motivo di ricorso, spiegato in subordine nell’ipotesi di mancato accoglimento del primo, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, ove la sentenza impugnata non ha ritenuto legittimo il contributo di solidarietà previsto dalle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 quantomeno a partire dal 2011. 2.1.

La sentenza impugnata resiste alle censure della Cassa ricorrente anche nella parte in cui il ricorso si duole della mancata applicazione del contributo di solidarietà, in quanto automatico, nei termini previsti dall’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011. 2.2. Si tratta di motivo infondato in quanto esaminato e già rigettato dalla giurisprudenza di legittimità (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022;

Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato). Il Collegio ritiene dirimente rilevare che il motivo, per come formulato, è infondato, in quanto nella fattispecie si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla Cassa (peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell’applicazione del contributo ex legeladdove i regolamenti della Cassa siano in tutto o in parte illegittimi.

In ogni caso, la Cassa non ha allegato e provato i presupposti di applicazione del predetto contributo di solidarietà ex lege dell'1% per il 2012/2013. 2.3. Non conduce a diverse conclusioni la prospettazione difensiva che fa leva sulle previsioni del d.l. n. 201 del 2011; vi è da considerare che tale normativa postula presupposti rigorosi (l’inerzia della Cassa nell’adottare le misure di riequilibrio che il legislatore indica come prioritarie), che devono essere allegati e dimostrati e che non possono essere surrogati, ora per allora, dalla declaratoria d’illegittimità dei regolamenti in precedenza adottati; tali argomentazioni sono state condivise anche in sede di legittimità, nel valutare le istanze di decisone proposte dalla Cassa:

«Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all’inerzia degli Enti nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di "inattività" degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato -con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare - misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)» (Cass., sez. lav., 11 settembre 2024, n. 24400);

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, nonchédell’art. 115 c.p.c., ove la sentenza si è pronunciata in ordine al contributo di solidarietà previsto, per il biennio 2012-2013, dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, ritenendolo inapplicabile.

Il ricorso assume che il periodo 2012 e 2013 doveva considerarsi pacificamente fuori dalla domanda della controparte. 3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza perché non riporta la domanda spiegata in primo grado dal ricorrente, odierno controricorrente , e nemmenola sentenza di primo grado, al contrario di quanto dedotto dal ricorso, riferisce di limitazioni della domanda spiegata dal ricorrente; dunque, il ricorso si duole di una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato senza mettere la Corte in concreto nelle condizioni di confrontarsi con i dati processuali di rilievo. 3.2.

Depongono per l’inammissibilità del motivo anche i seguenti principi di diritto: «in tema di ricorso per cassazione, l'erroneainterpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dalgiudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» (Cass. 20/05/2025,n. 13439 ) ;

«l'interpretazionedata dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. » (Cass.28/12/2024, n.34762).

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in ulteriore subordine, violazione o falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, l. n. 21/1986, dell’art. 2948, n. 4, c.c., dell’art. 2943 c.c., dell’art. 47-bis d.p.r. n. 639/1947 nonchédell’art. 3 costituzione, criticando la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute. 4.1. Il motivo è infondato: si consideri in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà è soggetta al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili)(Cass. 25/10/2022, n. 31527 ) .

5. Con il quinto motivo si deduce, ancora in subordine, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c.. Si critica la sentenza impugnata perché la Corte di Appello, pur ritenendo applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c., nel confermare la sentenza resa dal giudice di primo grado, avrebbeomesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla domanda formulata in via subordinata dalla Cassa e di retta ad «a ccertare e dichiarare prescritta la domanda del Dott.

Cromi di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa Dottori Commercialisti per il periodo precedente al 26.07.2014, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, anteriori al 26.07.2009». 5.1. Il motivo è fondato. Il ricorso di primo grado è stato notificato in data 22 - 26.7.2019 e la sentenza impugnata , senza motivare sul punto nonostante specifica ragione di gravame, ha conferma to la decisione del giudice di primo grado che aveva fatto decorrere la prescrizione a ritroso dalla data di deposito del ricorso e cioè dal 26/06/2009 e non dalla data della sua notifica e cioè dal26/07/2009 , così ignorando l’orientamento di questa Corte secondo il quale: perché si produca l'effetto interruttivo dellaprescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con ildeposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l’effetto diinterruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale(Cass.15/02/2017, n. 4034 ) .

6. In definitiva il ricorso deve essere accolto con riguardo al quinto motivo e, sotto questo limitato profilo, la sentenza va cassata con rinvio. Nel resto il ricorso deve essere respinto. P.Q.M accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta nel resto il ricorso, cassa