Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a university, did not act to preserve the case after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4821/2022 R.G. proposto da: D'AMICO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO AIELLO -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AGATA DANZUSO e VINCENZO REINA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 536/2021 emessa da CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/07/2021, RG 714/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4821/2022 Numero sezionale 971/2025 Numero di raccolta generale 29998/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 4821/2022 Numero sezionale 971/2025 Numero di raccolta generale 29998/2025 Data pubblicazione 13/11/2025